Art. 11 
            (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede) 
  1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso  giornaliero  di  cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle forze di polizia
ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela,
scorta,  traduzione,  vigilanza,  lotta  alla  criminalita',  nonche'
tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato
in  turni  e  sulla  base  di  ordini  formali  di  servizio   svolti
all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. 
  2. A decorrere dal 1o gennaio 1999  le  misure  dell'indennita'  di
ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge  27  maggio
1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono  incrementate  di  lire
1.000 lorde per ogni turno. 
 
            Note all'articolo 11
            -Il  testo  del  comma  1  dell'art. 9 del DPR 10 maggio
             1996, n.359 e' il seguente:
            Articolo  9 (Servizio esterni ed ordine pubblico in sede)
             -  1.  A  decorrere  dal  1o  novembre 1995 al personale
             impiegato  nei  servizi  esterni,  organizzati  in turni
             sulla  base  di ordini formali di servizio, ivi compresi
             quelli  di  vigilanza  esterna  agli  istituti di pena e
             quelli  svolti  dal  personale del Corpo forestale dello
             Stato,  e' corrisposto un compenso giornaliero pari a £.
             5.100 lorde. .
            -Il  testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1997, n.284
             (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di
             polizia   ed   al   personale   civile   degli  istituti
             penitenziari) e' il seguente:
            Articolo  5  - La tabella allegata alla legge 22 dicembre
             1969, n.967, concernente norme sul trattamento economico
             del  personale  delle forze di polizia impiegate in sede
             in  servizi  di  sicurezza pubblica, e' sostituita dalla
             seguente:

Ispettori generali capi - Questori - Vice questori
Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari
Ufficiali generali e Ufficiali superiori................£. 4.000
Ufficiali inferiori.....................................£. 3.500
Marescialli.............................................£. 3.000
Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti.......£. 2.500
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti,
allievi carabinieri e gradi corrispondenti..............£. 2.000
            Il  limite  di  spesa di cui all'ultima parte dell'art. 4
             della  legge 23 dicembre 1970, n.1054, e' elevato a lire
             1.500 milioni.
            -La  legge  5  agosto  1978,  n.505, reca Adeguamento di
             alcune  indennita'  spettanti alle forze di polizia . Si
             trascrive il relativo art. 3:
            Articolo 3 - A decorrere dalla data indicata nell'art. 1,
             sono  raddoppiate  le  misure  del trattamento economico
             spettante  al personale delle forze di polizia impiegato
             in   sede   in   servizi   di   sicurezza   pubblica   e
             dell'indennita'  giornaliera per i servizi collettivi di
             ordine  pubblico  fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6
             della legge 27 maggio 1977, n.284. .
            -Il  testo  del  comma  3  dell'art.  9  del decreto del
             Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e' il
             seguente:
            Articolo  9  -  omissis  - 3. A decorrere dal 1o novembre
             1995  le  misure  dell'indennita'  di ordine pubblico in
             sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.284
             comma  rideterminato  dall'art.  3  della legge 5 agosto
             1978,  n.505,  sono  incrementate  di E' 2.500 lorde per
             ogni turno. .