Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede) 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
Note all'articolo 11 -Il testo del comma 1 dell'art. 9 del DPR 10 maggio 1996, n.359 e' il seguente: Articolo 9 (Servizio esterni ed ordine pubblico in sede) - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a £. 5.100 lorde. . -Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1997, n.284 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari) e' il seguente: Articolo 5 - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n.967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente: Ispettori generali capi - Questori - Vice questori Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari Ufficiali generali e Ufficiali superiori................£. 4.000 Ufficiali inferiori.....................................£. 3.500 Marescialli.............................................£. 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti.......£. 2.500 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti..............£. 2.000 Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n.1054, e' elevato a lire 1.500 milioni. -La legge 5 agosto 1978, n.505, reca Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle forze di polizia . Si trascrive il relativo art. 3: Articolo 3 - A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n.284. . -Il testo del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e' il seguente: Articolo 9 - omissis - 3. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.284 comma rideterminato dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.505, sono incrementate di E' 2.500 lorde per ogni turno. .