Art. 12 
             (Indennita' di presenza notturna e festiva) 
  1. A decorrere dal 30 novembre  1999,  al  personale  impiegato  in
turno di servizio che  si  effettua  tra  le  ore  22  e  le  ore  6,
l'indennita' di cui al  comma  1  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 359 del 1996  e'  rideterminata  nella
misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. 
  2. A decorrere  dal  1°  gennaio  1999,  al  personale  chiamato  a
prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di  Natale,  26
dicembre,  Capodanno,  Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1o   maggio   e
Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  359  del   1996,   in   luogo
dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto  articolo,  e'
rideterminato nella misura lorda di lire 63.000. 
 
            Note all'articolo 12
            -Il  testo  dell'art.8  del decreto del Presidente della
             Repubblica 11 maggio 1996, n.359 e' il seguente:
            Articolo 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva)
            1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 al personale impiegato
             in  turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le
             ore  6,  l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del
             decreto  del  Presidente  della Repubblica n.395/1995 e'
             rideterminata   nella  misura  lorda  di  E'  2.300  per
             ciascuna ora.
            2.  A  decorrere  dal  1o  ottobre  1996 al personale che
             presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
             al  comma 1 dell'art.10 del decreto del Presidente della
             Repubblica  n.395/1995  e'  rideterminata  nella  misura
             lorda di £. 11.500 per ogni turno.
            3.  A decorrere dal 1o luglio 1996, al personale chiamato
             a  prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni
             di  Natale,  26  dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di
             Pasqua,  1o  maggio  e Ferragosto, il compenso di cui al
             comma  2  dell'art.10  del  decreto del Presidente della
             Repubblica, n.395/1995, in luogo dell'indennita' festiva
             di cui al comma 2, e rideterminato nella misura lorda di
             £. 50.000. .