Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva) 1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1o maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
Note all'articolo 12 -Il testo dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1996, n.359 e' il seguente: Articolo 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva) 1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di E' 2.300 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica n.395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di £. 11.500 per ogni turno. 3. A decorrere dal 1o luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1o maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica, n.395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e rideterminato nella misura lorda di £. 50.000. .