Art. 13
(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)
  1.  Il  personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo
per  attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco
e  relative  indennita'  supplementari,  che  sia transitato al ruolo
superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere
diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia'
provvisto, conserva il trattamento in godimento.
  2.  Le  indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983,
n.78, e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche
al  personale  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, che si trovi nelle
condizioni  d'impiego  previste  dal  medesimo  articolo  9,  e  sono
cumulabili  nelle  misure  del  50%  con  ogni indennita' accessoria,
compresa l'indennita' pensionabile.
  3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia
Penitenziaria  e  del  Corpo  Forestale  dello  Stato si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   394   del  1995  e  successive
modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
 
            Note all'articolo 13
            -La  legge  23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della
             legge  3  maggio  1976,  n.187, relativa alle indennita'
             operative   del  personale  militare.  Si  trascrive  di
             seguito il testo dell'art.9:
            Articolo   9  (Indennita'  supplementare  per  truppe  da
             sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) -
            Agli  ufficiali  ed ai sottufficiali dell'Esercito, della
             Marina  e  dell'Aeronautica in servizio presso unita' da
             sbarco  o  anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva
             partecipazione  ad  operazioni  ed esercitazioni, spetta
             una indennita' supplementare nella misura mensile del 60
             per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita
             in  relazione  al  grado  e  all'anzianita'  di servizio
             militare    dell'annessa    tabella    1,   escluse   le
             maggiorazioni  indicate alle note a) e b) della predetta
             tabella.
            Agli   Ufficiali   e   ai   sottufficiali  della  Marina,
             dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto
             militare   di  incursore  o  operatore  subacqueo  e  in
             servizio  presso  reparti  incursori e subacquei nonche'
             presso   centri   e   nuclei   aerosoccorritori,  spetta
             un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180
             per   cento   della   indennita'  di  impiego  operativo
             stabilita  in  relazione  al  grado  e all'anzianita' di
             servizio  militare  dell'annessa  tabella  1, escluse le
             maggiorazioni  indicate alle note a) e b) della predetta
             tabella.  La  stessa  indennita',  supplementare  spetta
             anche  agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
             della  Marina  e  dell'Aeronautica  in servizio presso i
             predetti  reparti,  centri  e nuclei, ma non in possesso
             del   brevetto   di   incursore   o   di   subacqueo   o
             aerosoccorritore,  limitatamenie, ai giorni di effettiva
             partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
            Ai   graduati   e   militari  di  truppa  e'  corrisposta
             l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
secondo comma.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394
reca  Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e
Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5:

Articolo 5 (indennita' di impiego operativo)

1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui
all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.78, e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari
gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

TABELLA I
===================================================================
  N.   UFFICIALI    MARESCIALLI   SERGENTI   VOLONTARI   MISURE
                                               IN SPE    MENSILI
                                                          LORDE
===================================================================
   I   Ten.Col. + 29                                      780.000
-------------------------------------------------------------------
  II   Ten.Col. + 25                                      720.000
-------------------------------------------------------------------
 III   Ten.Col.     Aiut. + 29                            665.000
       Magg. + 25
       Cap. + 29
       Ten. + 29
-------------------------------------------------------------------
  IV   Magg.        Aiut. + 25                            645.000
       Cap. + 25
       Ten. + 25
-------------------------------------------------------------------
   V   Cap.         Aiutante                              580.000
       Ten. + 15    M.llo Capo + 25
-------------------------------------------------------------------
  VI                M.llo Capo     S.M. Capo              540.000
-------------------------------------------------------------------
 VII                M.llo Ord. + 15                       500.000
-------------------------------------------------------------------
VIII                M.llo Ord. + 10                       460.000
-------------------------------------------------------------------
 IX                                S.M. + 15   C.M.C.S.   445.000
-------------------------------------------------------------------
  X    Ten. + 2                                           400.000
-------------------------------------------------------------------
 XI                 M.llo Ord.                C.M. Scelto 350.000
-------------------------------------------------------------------
 XII   Ten.                                               320.000
-------------------------------------------------------------------
XIII   S. Ten. + 2  M.llo + 5      S.M.       C.M. Capo   288.000
-------------------------------------------------------------------
 XIV   S.Ten.       M.llo                                 260.000
-------------------------------------------------------------------
 XV                                Serg.                  220.000
-------------------------------------------------------------------
 XVI                                          I Cap. Magg 200.000
-------------------------------------------------------------------
            2.  Per  il personale che anche anteriormente all'entrata
             in  vigore del presente decreto' abbia prestato servizio
             nelle  condizioni  di  cui  agli  articoli  3, 4, 5 e 6,
             primo,  secondo  e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo
             1983,  n.78,  le misure di cui alla tabella riportata al
             comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni
             anno di servizio effettivo prestato con percezione delle
             relative indennita' e per un periodo massimo complessivo
             di  20  anni,  secondo  le  percentuali  indicate  nella
             tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78.