Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile e' costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche: a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;. e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10.
Note all'articolo 14 -La legge 23 dicembre 1998, n. 449, reca Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) . Si trascrive il testo dell'articolo 2 comma 10: Articolo 2 - omissis. 10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000. . -La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica . Si trascrive il testo dell'articolo 43, comma 7: Articolo 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita').- omissis. 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del comparto Ministeri , ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. .