Art. 14 
         (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) 
  1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile e' costituito un
Fondo unico per l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  alimentato
dalle seguenti risorse economiche: 
  a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per
cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre  1998,
n. 449; 
  b) i risparmi di spesa e di gestione  nelle  misure  e  nei  limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
  c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative  che
destinano risparmi per promuovere miglioramenti  nell'efficienza  dei
servizi; 
  d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il  1999,
al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai
compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di
bilancio;. 
  e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10. 
 
            Note all'articolo 14
            -La  legge  23  dicembre 1998, n. 449, reca Disposizioni
             per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale
             dello  Stato  (legge finanziaria 1999) . Si trascrive il
             testo dell'articolo 2 comma 10:
            Articolo 2 - omissis.
            10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge
             27  dicembre  1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837
             miliardi  per  l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per
             l'anno 2000. .
            -La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, reca Misure per la
             stabilizzazione della finanza pubblica . Si trascrive il
             testo dell'articolo 43, comma 7:
            Articolo  43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
             collaborazione,  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o
             privati,  contributi  dell'utenza per i servizi pubblici
             non   essenziali   e   misure  di  incentivazione  della
             produttivita').- omissis.
            7.  Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4
             e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
             risorse   di   cui   ai   commi   2,  4  e  5  destinate
             all'incentivazione    della    produttivita'   ed   alla
             retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle
             misure  e  con  le modalita' determinate con decreto del
             Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta dei
             Ministri  interessati,  in  analogia  alle  ripartizioni
             operate  per  il  personale  del comparto Ministeri , ad
             incrementare  le  somme  accantonate per dare attuazione
             alle  procedure  di cui al decreto legislativo 12 maggio
             1995,  n.  195,  ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre
             1997, n. 334. .