Art. 15
                      (Utilizzazione del fondo)
  1.  Il  Fondo di cui all'articolo 14 e' finalizzato da ogni singola
Amministrazione  al  raggiungimento  di  qualificati  obiettivi  ed a
promuovere  reali  e  significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali.
  2.  Il fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di
cui  all'articolo  23,  comma  5,  lettera  a),  in  particolare  per
attribuire compensi finalizzati a:
  a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
  b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  c)  compensare  l'impiego  in  compiti  od incarichi che comportino
disagi;
  d) compensare la presenza qualificata;
  e)  compensare  l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi.
  3.  Le  risorse  di  cui all'articolo 14 non possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.