Art. 16
                         (Orario di lavoro)
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  In  aggiunta,  all'orario  ordinario  di  cui  al  comma  1, il
personale  di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la
prestazione  di'  lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla
definizione  dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede
delle   relative  procedure  di  negoziazione  e  verificato  che  le
Amministrazioni  abbiano  predisposto  o positivamente sperimenentato
entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi,
la  soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla
possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.
  3.  Dal  1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio
continuativo  che  coprano  le 24 ore, non si applica quanto previsto
dal  comma  2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili
modifiche      agli     assetti     organizzativi     che     portino
all'autofinanziamento.
  4.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello stesso.