Art. 17 (Tutela delle lavoratrici madri) 1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992; d) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12o anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Note all'articolo 17 -La legge 30 dicembre 1971, n.1204 reca Tutela delle lavoratrici madri . -La legge 5 febbraio 1992, n.104 reca: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate .