Art. 17
                  (Tutela delle lavoratrici madri)
  1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive  modificazioni,  per  il  personale di cui all'articolo 1,
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
  a)  divieto  di  sovrapposizione  dei  turni tra coniugi dipendenti
dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di eta';
  b)   esonero,   a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali  dal  turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
  c)  esonero,  a  domanda,  dal  turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.
104 del 1992;
  d)  possibilita'  per  le  lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno,  con figli fino al 12o anno di eta', di frequentare il corso
di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra
quelle in cui il corso stesso si svolge.
 
            Note all'articolo 17
            -La  legge  30  dicembre  1971, n.1204 reca Tutela delle
             lavoratrici madri .
            -La  legge 5 febbraio 1992, n.104 reca: Legge quadro per
             l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
             persone handicappate .