Art. 18
                         (Congedo ordinano)
  1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre
che  nei  casi  previsti  dall'articolo 14, comma 14, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso
non  sia  stato  fruito  per decesso, per cessazione dal servizio per
infermita'  o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo
il collocamento in aspettativa per infermita'.
  2.  Il  congedo  ordinario  potra'  essere  fruito entro il secondo
semestre  dell'anno  successivo,  qualora  il  personale  in servizio
all'estero  di  cui  all'articolo  47,  comma  2, ultimo periodo, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 395 del 1995 non abbia
fruito  di  congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di
servizio.
 
            Note all'articolo 18
            -Si   trascrive   il   testo   dell'art.14  comma  14  e
             dell'art.47  comma  2  del  decreto del Presidente della
             Repubblica 31 luglio 1995, n.395:
            Articolo   14(Congedo  ordinario)  omissis  -  14.  Fermo
             restando   il  disposto  del  comma  7,  all'atto  della
             cessazione  del  rapporto  di lavoro, qualora il congedo
             ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per
             documentate   esigenze   di   servizio,  si  procede  al
             pagamento sostitutivo dello stesso. .
            Articolo  47  (Licenza  ordinaria) omissis - 2. La durata
             della   licenza   ordinaria   e'   di  trentadue  giorni
             lavorativi.  Per il personale con oltre quindici anni di
             servizio  e  per  quello  con  oltre venticinque anni di
             servizio   la   durata   della   licenza   ordinaria  e'
             rispettivamente   di  trentasette  e  di  quarantacinque
             giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per
             i  primi  tre  anni  di  servizio  e'  di  trenta giorni
             lavorativi  con esclusione del personale che frequenta i
             corsi  di formazione, per i quali continua ad applicarsi
             la  disciplina  prevista  dai rispettivi ordinamenti. Al
             personale  in  servizio  all'estero  o  presso organismi
             internazionali   (con  sede  in  Italia  o  all'estero),
             contingenti  ONU compresi, competono le licenze previsti
             dalle  leggi  che  ne  disciplinano l'impiego da accordi
             internazionali  ovvero  le  norme proprie dell'organismo
             accettate dall'Autorita' nazionale. .