Art. 20
                        (Diritto allo studio)
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i
corsi  richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede
di  servizio,  il  diritto  alle  150  ore da dedicare alla frequenza
compete  anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal
caso  i  giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale
localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore
per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano anche al personale
trasferito  ad  altra  sede  di  servizio  che abbia gia' iniziato la
frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
  3.  Non  si  applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi
universitari  o  postuniversitari  fuori  dalla  sede  di  servizio e
laddove  nella  sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e
pertanto  il  tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed
il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
  4.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi
organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
  5.  Per  la  preparazione ad esami universitari o postuniversitari,
nell'ambito  delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere
attribuite  e  conteggiate  le tre giornate immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
 
            Note all'articolo 20
            -Il  testo  dell'art.  21 del DPR 31 luglio 1995, n.395,
             citato e' il seguente:
            Articolo  21  (Diritto  allo studio) 1. Nei confronti del
             personale  del  Corpo  della Polizia Penitenziaria e del
             Corpo  Forestale  dello  Stato  si applica l'art. 78 del
             decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
             n.782.
            -Si  trascrive  il testo del relativo art. 78 del DPR 28
             ottobre 1985, 782:
            Articolo  78  (Diritto  allo  studio) - L'Amministrazione
             della  pubblica  sicurezza  favorisce  l'aspirazione del
             personale  che intende conseguire un titolo di studio di
             scuola  media  superiore o universitario o partecipare a
             corsi  di  specializzazione post-universitari o ad altri
             corsi  istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
             nella stessa sede di servizio.
            Atal   fine,   oltre   ai  normali  periodi  di  congedo
             straordinario  per esami, e' concesso un periodo annuale
             complessivo  di  150  ore da dedicare alla frequenza dei
             corsi stessi.
            Tale   periodo  viene  detratto  dall'orario  normale  di
             servizio,     secondo     le     esigenze    prospettate
             dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo
             ufficio,  e  la  richiesta  deve  essere accolta ove non
             ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.
            L'interessato   dovra'   dimostrare,   attraverso  idonea
             documentazione,  di  avere frequentato il corso di studi
             per   il   quale  ha  richiesto  il  beneficio,  che  e'
             suscettibile   di   revoca   in   caso   di  abuso,  con
             decurtazione   del   periodo  gia'  fruito  dal  congedo
             ordinario o dell'anno in corso o dell'anno successivo. .