Art. 21
                (Elevazione e aggiornamento culturale
                     Formazione e aggiornamento)
  1.  All'articolo  22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis.  Ulteriori  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento del
personale  potranno  essere  realizzate, qualora l'Amministrazione lo
ritenga  piu'  conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni
con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni.
  3-ter.  Per  garantire le attivita' formative del presente articolo
le  Amministrazioni  utilizzeranno  oltre  alle  quote  previste  dai
rispettivi   bilanci,   anche  le  risorse  allo  scopo  previste  da
specifiche   norme   di  legge  ovvero  da  particolari  disposizioni
comunitarie.  Dell'entita'  di tali risorse e' data informazione alla
commissione di cui al comma 3.
  2.  Le  giornate  destinate  alla  formazione  ed all'aggiornamento
professionale  di  cui  all'articolo  22,  comma  5,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  395  del  1995,  qualora non siano
utilizzate  nel  corso  dell'anno  per  esigenze  di  servizio,  sono
recuperate nell'anno successivo.
 
            Nota all'articolo 21
            -Il  testo  dell'art.  22  del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
             395, e' il seguente:
            Articolo  22  (Elevazione  e  aggiornamento  culturale  -
             Formazione e aggiornamento) -
            1.    L'Amministrazione    favorisce    l'elevazione    e
             l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
            2.  La  formazione  e l'aggiornamento professionale anche
             con  riferimento  alla  conoscenza  di lingue straniere,
             sono   stabiliti  da  ciascuna  Amministrazione  secondo
             proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle
             norme previste dai rispettivi ordinamenti.
            3.  I  programmi  di  insegnamento  per  la  formazione e
             l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna
             Amministrazione   previo   parere   di  una  commissione
             presieduta  da  un rappresentante dell'Amministrazione e
             composta,   in  pari  numero,  da  rappresentanti  delle
             organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
             sul  piano  nazionale  firmatarie dell'accordo sindacale
             recepito  con  il  presente  decreto e da rappresentanti
             dell'Amministrazione.
            4.  Le  giornate da destinare per tutto il personale alla
             formazione    e    aggiornamento    professionale   sono
             finalizzate a:
            a)  6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche
             operative;
            b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale. .