Art. 21 (Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento) 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni. 3-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3. 2. Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.
Nota all'articolo 21 -Il testo dell'art. 22 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: Articolo 22 (Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento) - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. La formazione e l'aggiornamento professionale anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti. 3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione. 4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a: a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale. .