Art. 22 (Relazioni Sindacali) 1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. 2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli: a) contrattazione collettiva: a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettavi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi; a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata; b) informazione che si articola in preventiva e successiva; c) esame; d) consultazione; e) forme di partecipazione; f) norme di garanzia.
Note all'articolo 22 -Si trascrivono di seguito i testi relativi all'art. 3 comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 Articolo 3 (Forze di Polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione) - 1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; il congedo ordinario; il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti; il trattamento economico di missione e di trasferimento; icriteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; icriteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. . -Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e' riportato nelle note alle premesse.