Art. 22
                        (Relazioni Sindacali)
  1.   Il   sistema   di  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  delle
distinzioni  delle  responsabilita'  delle  Amministrazioni  e  delle
organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo
di   incrementare   e  mantenere  elevata  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali  unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
  2.  Il  sistema  di  relazioni  sindacali  si articola nei seguenti
modelli:
  a) contrattazione collettiva:
  a1)  la  contrattazione  collettiva  si  svolge a livello nazionale
sulle  materie,  con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3,
comma 1, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,  individuando  anche  le  risorse  da  destinare al fondo per il
raggiungimento   di   qualificati   obiettavi   e   il  miglioramento
dell'efficienza dei servizi;
  a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
  b) informazione che si articola in preventiva e successiva;
  c) esame;
  d) consultazione;
  e) forme di partecipazione;
  f) norme di garanzia.
 
            Note all'articolo 22
            -Si  trascrivono  di seguito i testi relativi all'art. 3
             comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195
            Articolo  3  (Forze  di  Polizia  ad ordinamento civile -
             materie  oggetto  di  contrattazione e di informazione e
             forme di partecipazione) -
            1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il
             personale   appartenente   alle   Forze  di  polizia  ad
             ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:
            il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
            la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
            il congedo ordinario;
            il congedo straordinario;
            l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
            i permessi brevi per esigenze personali;
            le   aspettative   sindacali   ed  i  permessi  sindacali
             retribuiti;
            il trattamento economico di missione e di trasferimento;
            icriteri  di massima per la formazione e l'aggiornamento
             professionale;
            icriteri  per  l'istituzione di organi di verifica della
             qualita'  e  salubrita'  dei  servizi  di  mensa e degli
             spacci,  per  lo  sviluppo delle attivita' di protezione
             sociale  e  di  benessere  del personale, nonche' per la
             gestione degli Enti di assistenza del personale. .
            -Il  testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio
             1995, n.195, e' riportato nelle note alle premesse.