Art. 25
                               (Esame)
  1.  L'esame  si  attua, a livello centrale e periferico, secondo le
  previsioni  di  cui  all'articolo  24,  comma 3, relativamente alle
  materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito
  di   ogni   Amministrazione,   ciascuna   organizzazione  sindacale
  firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto,
  ricevuta  l'informazione,  puo'  chiedere,  in  forma  scritta,  un
  incontro  per  l'esame delle suddette materie. Detto incontro a cui
  sono   invitate   anche   le  altre  organizzazioni  sindacali  non
  richiedenti ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della
  richiesta  e  si  conclude nel termine tassativo di quindici giorni
  dalla  ricezione  dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu'
  breve   per   motivi   di   urgenza;   decorsi   tali   termini  le
  Amministrazioni   assumono   le   proprie  autonome  determinazioni
  definitive.  Dell'esito  dell'esame  e'  redatto  verbale dal quale
  risultano le posizioni delle parti.
  2.  Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni
  non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e
  le  organizzazioni  sindacali che vi partecipano non assumono sulle
  stesse iniziative conflittuali.
  3.  Per  il  Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per
  tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di
  assumere  le  relative determinazioni, all'esame previsto nel comma
  1,  nel  rispetto  dei  termini  massimi  ivi  stabiliti, dopo aver
  fornito   alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo
  sindacale recepito con il presente decreto operanti Presso il Corpo
  di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.