Art. 26
                           (Consultazione)
  1.  La  consultazione  si  svolge relativamente ai criteri generali
  concernenti:
  a) la definizione delle piante organiche;
  b)  la  gestione  del  rapporto  di impiego relativamente agli atti
  normativi  ed  amministrativi  di carattere generale concernenti lo
  stato  giuridico,  previdenziale  ed  assistenziale, ivi compresi i
  criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
  c)  l'introduzione  di  nuove tecnologie e le conseguenti misure di
  massima  riguardanti  i  processi  generali di organizzazione degli
  uffici    centrali    e    periferici   aventi   effetti   generali
  sull'organizzazione del lavoro.
  2.   Per  le  materie  suddette,  prima  di  assumere  le  relative
  determinazioni,  le  Amministrazioni  della  Polizia di Stato e del
  Corpo   forestale   dello   Stato,  previa  adeguata  informazione,
  acquisiscono   senza   particolari   formalita'   il  parere  delle
  rispettive   organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo
  sindacale recepito con il presente decreto.
  3.  La  consultazione si attua a livello centrale per le materie di
  cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera
  c)  del  medesimo  comma  1  la  consultazione  si svolge a livello
  centrale nonche', nel caso di progetti di specifico rilievo locale,
  anche a livello periferico.