Art. 27 (Forme di partecipazione) 1. E' costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione. 2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni. 3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicazione del lavoro dei comitati. 2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. . 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, il comma 4 del predetto articolo e' sostituito dal seguente: 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. .
Note all'articolo 27 -Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 e' il seguente: Articolo 20 (Pari opportunita') 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. I comandi, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, del n.232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n.433, si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello Stato. . -Il testo dell'art. 26, comma 4, del DPR n. 395/95 e' il seguente: Articolo 26 (Forme di partecipazione) omissis - 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione e' costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. . -Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 recante: Regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S. Il testo dell'art. 74 e' il seguente: Articolo 74 (Commissione per le ricompense) - La commissione per le ricompense e' presieduta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per delega, dal Vice Capo della Polizia, ed e' composta da: - il Direttore Centrale per gli Affari Generali; - il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione; - il Direttore Centrale della Polizia Criminale; - il Direttore Centrale del Personale; - il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria; -i rappresentanti del personale in consiglio di amministrazione. in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. La commissione viene nominata con provvedimento del Capo della Polizia. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli Uffici della Polizia di Stato. .