Art. 27
                      (Forme di partecipazione)
  1.   E'   costituita   una   conferenza   di  rappresentanti  delle
  Amministrazioni   e   delle   organizzazioni  sindacali  firmatarie
  dell'accordo  sindacale  recepito  con  il presente decreto che, al
  fine   di  favorire  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  del
  personale  agli  obiettivi  di  ammodernamento  delle  strutture  e
  riqualificazione  del  personale, esamina annualmente gli indirizzi
  fissati  dal  Ministro  in  materia  di  organizzazione  e gestione
  dell'Amministrazione.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna Amministrazione, i responsabili degli
  uffici   centrali   e   periferici   si   incontrano,  con  cadenza
  trimestrale,   con   le   rispettive  strutture  periferiche  delle
  organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
  con  il  presente  decreto, anche su richiesta delle stesse, per un
  confronto  -  senza  alcuna  natura  negoziale - sulle modalita' di
  attuazione  dei  criteri  concernenti la programmazione di turni di
  lavoro   straordinario,  il  riposo  compensativo  ed  i  turni  di
  reperibilita'.  A  seguito  di  tale  confronto  le  organizzazioni
  sindacali   firmatarie   dell'accordo  sindacale  recepito  con  il
  presente  decreto  sottopongono  la  questione  all'Amministrazione
  centrale  per  un apposito esame, qualora nel predetto confronto si
  riscontri   una   diversa   valutazione  da  parte  delle  medesime
  organizzazioni.
  3.  All'articolo  20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e
  di pubblicazione del lavoro dei comitati.
  2-ter.  I  comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in
  coincidenza con i rinnovi contrattuali. .
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 26 del decreto del
  Presidente  della  Repubblica  n.  395  del  1995,  il  comma 4 del
  predetto articolo e' sostituito dal seguente:
  4.  Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia
  di  Stato,  di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della
  Repubblica  28  ottobre  1985, n. 782, il Ministro dell'interno con
  proprio  decreto  nomina,  con  cadenza  biennale,  sei  componenti
  designati  dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
  nazionale,  tenuto  conto  del  grado  di  rappresentativita' delle
  stesse  risultante  dalle  deleghe complessivamente espresse per la
  riscossione   del  contributo  sindacale  conferite  dal  personale
  all'Amministrazione.  Nei  limiti dei posti disponibili, a ciascuna
  organizzazione    sindacale   rappresentativa   e'   garantita   la
  designazione  di  almeno  un  componente.  Analoga commissione, nel
  rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita rispettivamente
  per  il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
  forestale dello Stato. .
 
            Note all'articolo 27
            -Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. 31 luglio 1995,
             n.395 e' il seguente:
            Articolo 20 (Pari opportunita')
            1.  Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne,
             vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni
             interessate  dal presente decreto, con la presenza delle
             organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
             sul  piano  nazionale  firmatarie dell'Accordo sindacale
             recepito  con il medesimo decreto, appositi comitati per
             le  pari  opportunita'  che  propongono  misure adatte a
             creare  effettive  condizioni  di  pari  opportunita'  e
             relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni
             oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
             attribuzioni,  alle  mansioni,  alla  partecipazione  ai
             corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi,
             al  rispetto  dell'applicazione  della  normativa per la
             prevenzione    degli    infortuni   e   delle   malattie
             professionali,   alla  promozione  di  misure  idonee  a
             tutelarne  la  salute  in  relazione  alle  peculiarita'
             psicofisiche  ed alla prevedibilita' di rischi specifici
             per  le donne con particolare attenzione alle situazioni
             di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute
             riproduttiva.
            2.   I   comandi,   presieduti   da   un   rappresentante
             dell'Amministrazione,  sono composti, in pari numero, da
             rappresentanti     delle     organizzazioni    sindacali
             maggiormente   rappresentative   sul   piano   nazionale
             firmatarie   dell'Accordo   sindacale  recepito  con  il
             presente  decreto  e  da  funzionari  in  rappresentanza
             dell'Amministrazione.
            3.  La  disposizione  di cui al primo periodo del comma 1
             della  legge  7  agosto 1990, del n.232, come sostituito
             dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994,
             n.  271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n.433, si
             applica  anche alle dipendenti del Corpo forestale dello
             Stato. .
            -Il testo dell'art. 26, comma 4, del DPR n. 395/95 e' il
             seguente:
            Articolo 26 (Forme di partecipazione) omissis - 4. Per la
             commissione per le ricompense al personale della Polizia
             di  Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente
             della  Repubblica  28  ottobre 1985, n. 782, il Ministro
             dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per
             la  nomina,  ogni  due  anni,  di quattro rappresentanti
             delle      organizzazioni     sindacali     maggiormente
             rappresentative  sul  piano  nazionale, tenuto conto del
             grado  di  rappresentativita'  delle  stesse  risultante
             dalle   deleghe   complessivamente   espresse   per   la
             riscossione   del  contributo  sindacale  conferite  dal
             personale  all'Amministrazione.  Analoga  commissione e'
             costituita  per  il  personale  del  Corpo della polizia
             penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. .
            -Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 ottobre
             1985,    n.782    recante:   Regolamento   di   servizio
             dell'Amministrazione della P.S. Il testo dell'art. 74 e'
             il seguente:
            Articolo   74   (Commissione  per  le  ricompense)  -  La
             commissione  per  le  ricompense  e' presieduta dal Capo
             della   Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
             sicurezza o, per delega, dal Vice Capo della Polizia, ed
             e' composta da:
            - il Direttore Centrale per gli Affari Generali;
            - il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione;
            - il Direttore Centrale della Polizia Criminale;
            - il Direttore Centrale del Personale;
            - il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria;
            -i   rappresentanti   del   personale  in  consiglio  di
             amministrazione.
            in   caso   di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
             presidente.
            Le   funzioni   di   segretario  della  commissione  sono
             espletate  da un funzionario con qualifica non inferiore
             a commissario capo o equiparata.
            La  commissione viene nominata con provvedimento del Capo
             della Polizia.
            La  commissione  e' competente, altresi', ad esprimere il
             parere  sulle  proposte di intitolazione delle caserme e
             degli Uffici della Polizia di Stato. .