Art. 28 (Norme di garanzia) 1. La corretta applicazione del titolo I del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione. 3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
Note all'articolo 28 Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 recante: Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e' il seguente: Articolo 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti) 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione. 2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o piu' organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art.2, comma 1, lettera a), puo' essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale, sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art.1, comma 2, lettera a). L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro; decorsi i quali l'amministrazioni interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale. 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2,comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n.382 e relative norme di attuazione, puo' essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali Stato della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art.2 ed alle altre sezioni COCER. 4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art.2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2 nonche' le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversia interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n.93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate .