Art. 28
                         (Norme di garanzia)
  1.  La  corretta  applicazione del titolo I del presente decreto e'
  assicurata   anche   mediante   l'attivazione  delle  procedure  di
  raffreddamento  dei  conflitti previste dall'articolo 8 del decreto
  legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
  2.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle materie regolate dal
  presente  decreto  e  dall'accordo  quadro di Amministrazione siano
  rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure
  del  sistema  delle  relazioni  sindacali  di cui all'articolo 22 o
  insorgano  conflitti  fra  le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali
  sulla   loro  corretta  applicazione,  puo'  essere  formulata,  da
  ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3,
  richiesta  scritta  di  esame  della  questione  controversa con la
  specifica  e  puntuale  indicazione  dei  fatti e degli elementi di
  diritto  sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla
  richiesta,  la  predetta  commissione  procede  ad  un  esame della
  questione  controversa,  predisponendo  un  parere  vincolante  nel
  merito,  al  quale  le  parti si conformano, che successivamente e'
  inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di
  tale  parere e' comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e
  periferiche dell'Amministrazione.
  3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, e' istituita,
  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
  decreto,  per  i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta
  da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero
  da  rappresentanti  dell'Amministrazione e da un rappresentante per
  ognuna   delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo
  sindacale recepito con il presente decreto.
 
            Note all'articolo 28
            Il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo 12 maggio
             1995,  n.195 recante: Attuazione dell'art. 2 della legge
             6  marzo  1992,  n.216,  in  materia  di  procedure  per
             disciplinare  i  contenuti  del  rapporto di impiego del
             personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e'
             il seguente:
            Articolo 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti)
            1.  Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale omogeneita'
             nell'applicazione  delle disposizioni recate dai decreti
             del  Presidente  della  Repubblica  di cui all'art.2, le
             amministrazioni   ed   i  Comandi  generali  interessati
             provvedono a reciproci scambi di informazione.
            2.  Qualora  in  sede  di applicazione delle disposizioni
             contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
             cui  all'art.2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti
             interpretativi   di  rilevanza  generale  per  tutto  il
             personale   interessato,   da   parte   di  una  o  piu'
             organizzazioni   sindacali   di   categoria   firmatarie
             dell'accordo  nazionale di cui al citato art.2, comma 1,
             lettera   a),  puo'  essere  formulata  alla  rispettiva
             amministrazione  pubblica  richiesta  scritta  di  esame
             della questione generale controversa, con la specifica e
             puntuale  indicazione  dei  fatti  e  degli  elementi di
             diritto   sui   quali  si  basa.  Di  ciascun  contrasto
             interpretativo  generale,  sollevato  nell'ambito  delle
             amministrazioni  di  cui all'art.2 e' data comunicazione
             alle   restanti   amministrazioni   nonche'  alle  altre
             organizzazioni    sindacali    firmatarie   dell'accordo
             nazionale   di  cui  all'art.1,  comma  2,  lettera  a).
             L'amministrazione   interessata,   nei   trenta   giorni
             successivi  dalla  ricezione  della  richiesta,  convoca
             l'organizzazione    o    le   organizzazioni   sindacali
             richiedenti    per    l'esame,    che    non   determina
             l'interruzione   delle   attivita'  e  dei  procedimenti
             amministrativi  e  che  deve  espletarsi  nel termine di
             trenta  giorni  dal  primo  incontro;  decorsi  i  quali
             l'amministrazioni  interessata formula motivata risposta
             alla questione generale controversa, dandone contestuale
             comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui
             all'art.   2  ed  alle  altre  organizzazioni  sindacali
             firmatarie del citato accordo nazionale.
            3.  Qualora  in  sede  di applicazione delle disposizioni
             contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
             cui all'art. 2,comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano
             contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto
             il  rispettivo  personale  interessato,  da  parte delle
             corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla
             legge   11  luglio  1978,  n.382  e  relative  norme  di
             attuazione,  puo' essere formulata ai rispettivi Comandi
             generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta
             di  esame  della  questione generale controversa, con la
             specifica  e  puntuale  indicazione  dei  fatti  e degli
             elementi  di  diritto  sui  quali  si  basa.  Di ciascun
             contrasto  interpretativo generale sollevato nell'ambito
             delle   amministrazioni   di   cui   all'art.2  e'  data
             comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle
             altre   sezioni  COCER.  L'amministrazione  interessata,
             unitamente   ai  Comandi  generali  Stato  della  difesa
             interessati,   nei   trenta   giorni   successivi  dalla
             ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le
             sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina
             l'interruzione   delle   attivita'  e  dei  procedimenti
             amministrativi  e  che  deve  espletarsi  nel termine di
             trenta  giorni  dal  primo  incontro,  decorsi  i  quali
             l'amministrazione  interessata formula motivata risposta
             alla  questione generale controversa dandone contestuale
             comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui
             all'art.2 ed alle altre sezioni COCER.
            4.  Nel  caso  in  cui  continui a permanere il contrasto
             interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni
             di  cui  all'art.2, le organizzazioni sindacali indicate
             nel  comma  2 nonche' le sezioni COCER di cui al comma 3
             per  il  tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato
             maggiore   della   difesa,  possono  fare  ricorso  alle
             delegazioni   trattanti   l'accordo   nazionale  di  cui
             all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni
             che  partecipano  alle  concertazioni di cui all'art. 2,
             comma   1,  lettera  b),  e  comma  2,  formulando,  con
             specifica  e  puntuale  indicazione  dei  fatti  e degli
             elementi  di  diritto,  apposita  motivata  richiesta al
             Ministro  per  la funzione pubblica, che provvede, entro
             trenta  giorni  dalla  formale richiesta, a convocare le
             citate  delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero
             le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni
             per  l'esame della questione interpretativa controversia
             interesse  generale,  che deve espletarsi nel termine di
             trenta   giorni   dal   primo   incontro.   Sulla   base
             dell'orientamento  espresso dalle citate delegazioni, il
             Ministro  per  la  funzione  pubblica provvede, ai sensi
             dell'art.  27,  primo  comma, n. 2, della legge 29 marzo
             1983,  n.93,  e  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
             emanare  conseguenti  direttive contenenti gli indirizzi
             applicativi per tutte le amministrazioni interessate .