Art. 29
                 (Proroga di efficacia degli accordi)
  1.   Per   le  materie  oggetto  di  accordo  nazionale  quadro  di
  Amministrazione  e  contrattazione  decentrata  le  Amministrazioni
  applicano  la  normativa  derivante  dai  precedenti accordi fino a
  quando non intervengano i successivi.