Art. 3
                    (Effetti dei nuovi stipendi)

1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.

2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto,   riguardante   il   biennio   1998-1999,  sono  corrisposti
integralmente,  alle  scadenze  e negli importi previsti dal medesimo
provvedimento,  al  personale  comunque  cessato  dal  servizio,  con
diritto a pensione, nel Periodo di vigenza del presente decreto. Agli
effetti   dell'indennita'  di  buonuscita  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
dall'applicazione  del  presente  decreto  si  applica l'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4.  Gli  aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
 
            Note all'articolo 3
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
            1957,  n.3,  approva  lo  statuto  degli impiegati civili
            dello Stato. Si trascrive il testo dell'articolo 82:
            Articolo 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
            e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
            alla  meta'  dello  stipendio,  oltre  agli  assegni  per
            carichi di famiglia . .
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 172 della legge 11
            luglio 1980, n.312
            Articolo  172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
            del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
            liquidano  gli  stipendi sono autorizzati a provvedere al
            pagamento   dei   nuovi   trattamenti  economici  in  via
            provvisoria  e  fino al perfezionamento dei provvedimenti
            formali,  fatti  salvi  comunque  i successivi conguagli,
            sulla  base  dei  dati  in possesso o delle comunicazioni
            degli  uffici  presso  cui  presta  servizio il personale
            interessato  relative  agli  elementi  necessari  per  la
            determinazione del trattamento stesso.