Art. 30
                        (Distacchi sindacali)
  1.  A decorrere dal 1o gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi
  sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di
  polizia  ad  ordinamento  civile e' determinato rispettivamente nei
  contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato,
  di  n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9
  distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
  2.  Alla  ripartizione  degli specifici contingenti complessivi dei
  distacchi  sindacali  di  cui  al  comma  1  tra  le organizzazioni
  sindacali  del  personale  rappresentative  sul  piano nazionale ai
  sensi    della    normativa    vigente,    provvede,    nell'ambito
  rispettivamente  della  Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia
  penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la
  funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate,
  entro  il  primo  quadrimestre  del  1999, con riferimento all'anno
  1999,  e  successivamente  entro  il  primo quadrimestre di ciascun
  biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e'
  effettuata  in  rapporto  al  numero delle deleghe complessivamente
  espresse  per la riscossione del contributo sindacale conferite dal
  personale  alle  rispettive  Amministrazioni accertate per ciascuna
  delle  citate  organizzazioni  sindacali  alla data del 31 dicembre
  dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  Per  l'anno  1998,  e  fino  alla  successiva,  sono fatte salve le
  assegnazioni  effettuate  sulla  base  della ripartizione di cui al
  decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996.
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
  organizzazioni    sindacali    nazionali    aventi    titolo   alle
  Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali
  curano   gli  adempimenti  istruttori  -  acquisendo  per  ciascuna
  richiesta  nominativa  il  preventivo  assenso della Presidenza del
  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed
  emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta
  giorni  dalla  richiesta.  L'assenso della Presidenza del Consiglio
  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato
  esclusivamente  all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed
  alla  verifica  del rispetto dello specifico contingente e relativo
  riparto  di  cui  al  comma  2, e' considerato acquisito qualora il
  Dipartimento  della  funzione  pubblica  non  provveda  entro venti
  giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio
  di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma
  di  ciascun  distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta
  di  revoca  in  ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di
  revoca  e'  comunicata  alle  Amministrazioni  di  appartenenza del
  personale   interessato   ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
  Ministri.  -  Dipartimento  della funzione pubblica, che adottano i
  consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  4.  Possono  essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di
  ciascun  contingente  indicato  nei commi 1 e 2, soltanto in favore
  rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di
  polizia  penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato, che
  ricoprono  cariche  di  dirigenti  sindacali in seno agli organismi
  direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
  5.   Ferma   restando   l'attuale  disciplina  ed  il  loro  numero
  complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%,
  possono  essere  fruiti  dai  dirigenti  sindacali  previo  accordo
  dell'organizzazione  sindacale  con  l'Amministrazione interessata,
  frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed
  escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
  6.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli
  effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo
  che  ai  fini  del compimento del periodo di prova e del diritto al
  congedo   ordinario.   I   predetti  periodi  sono  retribuiti  con
  esclusione   dei   compensi   e  delle  indennita'  per  il  lavoro
  straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
  prestazioni.