Art. 31
                        (Permessi sindacali)
  1.  Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
  di  Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
  dello  Stato,  che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno
  agli    organismi    direttivi   delle   organizzazioni   sindacali
  rappresentative  sul  piano  nazionale  ai  Sensi  della  normativa
  vigente,  nonche'  i  dirigenti sindacali che, pur avendone titolo,
  non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 30,
  possono  fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti
  di quanto previsto dal presente articolo.
  2.  A decorrere dal 1o gennaio 1999 il limite massimo del monte ore
  annuo  dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
  personale  di  ciascuna  Forza  di polizia ad ordinamento civile e'
  determinato  rispettivamente  in  n.  470.000 ore per la Polizia di
  Stato,  in  n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed
  in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
  3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di
  permessi  sindacali  indicati  nel  comma  2  tra le organizzazioni
  sindacali  del  personale  rappresentative  sul  piano nazionale ai
  sensi    della    normativa    vigente,   provvedono,   nell'ambito
  rispettivamente  della  Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia
  penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni
  di  appartenenza  del  personale interessato, sentite le rispettive
  organizzazioni  sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con
  riferimento  all'anno  1998, e successivamente entro il 31 marzo di
  ciascun  anno.  Nella  ripartizione  del  monte  ore  dei  permessi
  Sindacali  in  ciascuna  Forza  di Polizia ad ordinamento civile la
  quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette
  organizzazioni  sindacali  e  la  parte  restante e attribuita alle
  medesime  organizzazioni  sindacali  in  rapporto  al  numero delle
  deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo
  sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni,
  accertate  per  ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla
  data  del  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello in cui si
  effettua  la  ripartizione.  Nel  periodo  1o  gennaio 31 marzo, in
  attesa   della   successiva  ripartizione,  l'Amministrazione  puo'
  autorizzare  in  via provvisoria la fruizione di permessi sindacali
  nel  limite  del  25% del contingente annuale previsto per ciascuna
  organizzazione sindacale avente titolo.
  4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto
  della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare
  organizzazione  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile, in
  favore  del  personale  di  cui al comma 1, sono concessi ulteriori
  permessi  sindacali  retribuiti,  non  computabili  nel contingente
  complessivo  di  cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
  partecipazione     a    riunioni    sindacali    su    convocazione
  dell'Amministrazione.
  5.   I  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire  dei  permessi
  sindacali  di  cui  al presente articolo devono darne comunicazione
  scritta  almeno  tre  giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24
  ore  prima,  tramite  la struttura sindacale di appartenenza avente
  titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che
  non   ostino  eccezionali  e  motivate  esigenze  di  servizio,  da
  comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
  6.  In  caso  di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto,
  l'organizzazione   sindacale   interessata   provvedera'   a  darne
  comunicazione   al   dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza  del
  dipendente.
  7.  Tenuto  conto della specificita' delle funzioni istituzionali e
  della   particolare   organizzazione  delle  Forze  di  polizia  ad
  ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura
  pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non
  possono  superare  mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove
  turni  giornalieri  di servizio, con esclusione da tale computo dei
  permessi di cui al comma 4.
  8.  Nel  limite  del  50%  del  monte  ore  assegnato  da  ciascuna
  Amministrazione  possono  essere  autorizzati permessi sindacali di
  durata  superiore  al limite dei nove turni giornalieri per ciascun
  mese,  previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali
  aventi   titolo   che   ne   facciano   richiesta  nominativa  alle
  Amministrazioni  centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti
  la  data  di  decorrenza  del  cumulo  richiesto. L'Amministrazione
  verificato  il  rispetto  della  percentuale prevista, autorizza il
  cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
  9.  I  permessi  sindacali di cui al presente articolo sono a tutti
  gli  effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e
  sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per
  il   lavoro  straordinario  e  di  quelli  collegati  all'effettivo
  svolgimento delle prestazioni.
  10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto.