Art. 32
          (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
  1.  I  dipendenti  della  Polizia di Stato, del Corpo della polizia
  penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello Stato, che ricoprono
  cariche   in   seno   agli   organismi   direttivi   delle  proprie
  organizzazioni  sindacali  possono  fruire di aspettative sindacali
  non retribuite.
  2.  Le  richieste  di  aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
  presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
  nazionale   alle  Amministrazioni  di  appartenenza  del  personale
  interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo
  per  ciascuna  richiesta  nominativa  il  preventivo  assenso della
  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
  pubblica,  ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di
  trenta  giorni  dalla  richiesta.  L'assenso  della  Presidenza del
  Consiglio   dei  Ministri  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
  finalizzato    esclusivamente    all'accertamento   dei   requisiti
  soggettivi,  e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della
  funzione  pubblica  non  provveda  entro venti giorni dalla data di
  ricezione  della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
  organizzazioni   sindacali   comunicano  la  conferma  di  ciascuna
  aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca
  in  ogni  momento.  La conferma annuale e la richiesta di revoca e'
  comunicata  alle  Amministrazioni  di  appartenenza  del  personale
  interessato  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
  Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali
  provvedimenti nel solo caso di revoca.
  3.  I  dipendenti  della  Polizia di Stato, del Corpo della polizia
  penitenziaria  e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1
  dell'articolo  31  possono  usufruire,  con  le modalita' di cui ai
  commi  5,  6,  7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali
  non  retribuiti  per  la  partecipazione  a congressi e convegni di
  natura  sindacale  nonche'  alle  riunioni  degli organi collegiali
  statutari,  nazionali,  centrali  e  periferiche  delle  rispettive
  organizzazioni  sindacali,  oltre i rispettivi monti ore annuali di
  cui ai commi 2, e 3 del citato articolo 31.
  4.  Per  il  personale  di  cui  al  presente articolo i contributi
  figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23
  aprile  1981,  n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
  spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
  5.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto.
 
            Nota all'articolo 32
            -Si  trascrive di seguito il testo dell'art. 8, comma 8,
             della  legge 23 aprile 1981, n. 155 recante: Adeguamento
             delle  strutture  e  delle procedure per la liquidazione
             urgente   delle   pensioni   e   per  i  trattamenti  di
             disoccupazione,    e    misure    urgenti   in   materia
             previdenziale e pensionistica:
            Articolo 8 (Contributi figurativi) omissis - 8. In deroga
             a  quanto  previsto al primo comma del presente articolo
             ai   lavoratori   collocati   in  aspettativa  ai  sensi
             dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.300  e
             successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere
             ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla
             retribuzione  della  categoria e qualifica professionale
             posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento
             in   aspettativa  e  di  volta  in  volta  assegnata  in
             relazione  alla  dinamica  salariale e di carriera della
             stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati
             in  aspettativa  da partiti politici o da organizzazioni
             sindacali,  che non abbiano regolate mediante specifiche
             normative   interne   o   contrattuali   il  trattamento
             economico  del  personale, si prendono in considerazione
             ai  fini  predetti le retribuzioni fissate dai contratti
             nazionali  collettivi  di lavoro per gli impiegati delle
             imprese metalmeccaniche. .