Art. 34
                   (Tutela dei dirigenti sindacali)
  1.  Nell'ambito  della  stessa sede di servizio, i trasferimenti in
  uffici  diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale,
  regionale  e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze
  di   Polizia   ad  ordinamento  civile  rappresentative  sul  piano
  nazionale,    possono   essere   effettuati   previo   nulla   osta
  dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
  2.  Il  dirigente  che  riprende servizio al termine del distacco o
  aspettativa   sindacale  puo'  a  domanda,  essere  trasferito  con
  precedenza  rispetto  agli  altri  richiedenti  in altra sede dalla
  propria  Amministrazione,  quando dimostri di aver svolto attivita'
  sindacale  e  di  aver  avuto domicilio negli ultimi due anni nella
  sede  richiesta  e  nel  caso  non  abbia  nel frattempo conseguito
  promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.
  3.  Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per
  l'attivita'  in  precedenza  svolta  quale dirigente sindacale, ne'
  puo'  essere  assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti
  di interesse con la stessa.
  4.  I  dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non
  sono  soggetti  ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica
  prevista da leggi o regolamenti.
  5.  Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.
 
            Note all'articolo 34
            -Il  testo  dell'art.  32  del  decreto Presidente della
             Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 citato e' il seguente:
            Articolo 32 (Tutela dei dirigenti sindacali) -
            1.  I  trasferimenti  ad  ufficio  con  sede in un comune
             diverso    di   appartenenti   al   Corpo   di   polizia
             penitenziaria  ed  al  Corpo  forestale dello Stato, che
             ricoprono  cariche  di  dirigenti sindacali in seno agli
             organismi   direttivi   previsti   dagli  statuti  delle
             organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
             sul  piano  nazionale,  possono essere effettuati previo
             nulla    osta    delle   organizzazioni   sindacali   di
             appartenenza.
            2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i
             commi  quarto e quinto dell'art.88 della legge 1o aprile
             1981,  n.  121,  come modificati ed integrati dall'art.5
             del  decreto-legge  21  settembre 1987, convertito dalla
             legge 20 novembre 1987, n.472.
            3.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 si applicano
             sino   alla  fine  dell'anno  successivo  alla  data  di
             cessazione del mandato sindacale. .
            4.  Dei  procedimenti  disciplinari avviati nei confronti
             dei  soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle
             organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
             sul  piano  nazione  e' data comunicazione, in occasione
             della   notifica  della  contestazione  degli  addebiti,
             all'Amministrazione   centrale  per  le  valutazioni  di
             competenza   ed   anche   al  fine  di  un  monitoraggio
             dell'andamento    complessivo    di    tali    procedure
             disciplinari.     La     comunicazione     e'    inviata
             dall'Amministrazione  centrale alla Segreteria Nazionale
             della organizzazione sindacale interessata.