Art. 35 (Buono - pasto) 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono - pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000. 3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
Note all'articolo 35 -La legge 18 maggio 1989, n.203 reca Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Si riporta il testo dell'art. 1 comma 1 ed art. 2 comma 1: Articolo 1 - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'Interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non puo' allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in localita' di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma e' specificamente richiesto ai fini della disponibilita' per l'impiego. . Articolo 2 - 1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), il Ministro dell'Interno e' autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'art. 55 del regolamento di servizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni. .