Art. 35 
                           (Buono - pasto) 
 
  1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall articolo 2,  comma
1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa  legge,  allorche'
si  provvede  ricorrendo  ad  esercizi  privati,  l'onere  a   carico
dell'Amministrazione e'  elevato,  ove  inferiore,  a  lire  9.000  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Le  Amministrazioni,  nelle  condizioni  previste   dal   comma
precedente, possono anche provvedere tramite  la  concessione  di  un
buono - pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000. 
  3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti  degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. 
 
            Note all'articolo 35
            -La  legge 18 maggio 1989, n.203 reca Nuove disposizioni
             per  i  servizi  di  mensa delle forze di polizia di cui
             all'art.  16  della  legge  1o  aprile  1981, n. 121. Si
             riporta il testo dell'art. 1 comma 1 ed art. 2 comma 1:
            Articolo  1  -  1.  Oltre a quanto previsto da specifiche
             disposizioni  di  legge  o  di  regolamento, il Ministro
             dell'Interno  e'  autorizzato  a  disporre,  con  propri
             decreti,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti nei
             competenti    capitoli,   la   costituzione   di   mense
             obbligatorie  di servizio per il personale della Polizia
             di   Stato  che  si  trova  nelle  seguenti  particolari
             situazioni di impiego e ambientali:
            a)  personale  impiegato in servizi di ordine e sicurezza
             pubblica  o di soccorso pubblico in reparto organico o a
             questo  aggregato,  ovvero impiegato in speciali servizi
             operativi, durante la permanenza nel servizio;
            b)   personale   impiegato   in   servizi   di  istituto,
             specificamente  tenuto a permanere sul luogo di servizio
             o  che  non  puo' allontanarsene per il tempo necessario
             per   la   consumazione  del  pasto  presso  il  proprio
             domicilio;
            c)   personale   impiegato  in  servizi  di  istituto  in
             localita'   di  preminente  interesse  operativo  ed  in
             situazioni di grave disagio ambientale;
            d)  personale alloggiato collettivamente in caserma o per
             il   quale   l'alloggio   collettivo   in   caserma   e'
             specificamente  richiesto  ai  fini della disponibilita'
             per l'impiego. .
            Articolo  2 - 1. Qualora presso l'organismo interessato o
             presso  altro  ufficio  o reparto della Polizia di Stato
             della    stessa   sede   sia   impossibile   assicurare,
             direttamente  o mediante appalti, il funzionamento della
             mensa  obbligatoria  di  servizio,  nelle  situazioni di
             impiego e ambientali di cui all'art. 1, lettere a), b) e
             c),   il   Ministro   dell'Interno   e'   autorizzato  a
             provvedere,  nei  limiti degli stanziamenti iscritti nei
             competenti  capitoli di bilancio, con propri decreti, ai
             sensi   dell'art.   55   del   regolamento  di  servizio
             all'Amministrazione  della pubblica sicurezza, approvato
             con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre
             1985, n. 782, e successive modificazioni. .