Art. 38 
  (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 
85) 
  1.  Agli  ispettori  superiori  sostituti  ufficiali  di   pubblica
sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti,  con  almeno  due
anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica maturata a  partire
da data  non  anteriore  al  1o  settembre  1995,  e'  attribuito  un
emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la  tredicesima
mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore  nel  triennio
1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento  ed
il livello retributivo superiore. 
  2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per  ciascun  anno
del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire  660.000  non
cumulabili. 
  3. Ai vice-commissari e  qualifiche  equiparate  e  corrispondenti,
provenienti dal ruolo degli  ispettori,  con  almeno  venti  anni  di
servizio comunque prestato, e' attribuito  l'emolumento  pensionabile
di cui al comma 1, con le modalita'  e  le  decorrenze  previste  nel
comma 2. 
  4. I benefici di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  sono  fra  loro
cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo
superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli
scatti gerarchici di stipendio. 
 
            Note all'articolo 38
            -Si  trascrive  il testo dell'articolo 3, comma 2, della
             legge 28 marzo 1997, n. 85:
            Articolo  3.  omissis - 2. Agli ispettori superiori delle
             Forze  di  polizia ad ordinamento civile, ai marescialli
             aiutanti  di  quelle ad ordinamento militare, nonche' ai
             marescialli  aiutanti  delle  Forze armate, con maggiore
             anzianita'  di  servizio nella qualifica, o nel grado e'
             attribuito   un   emolumento   pensionabile   pari  alla
             differenza  tra il proprio livello di inquadramento e il
             livello   retributivo   superiore,  secondo  decorrenza,
             modalita'  e  sulla  base di requisiti da determinare in
             sede  di  contrattazione  collettiva, ovvero nell'ambito
             delle  procedure  di  concertazione  ivi previste, ed in
             relazione   alle  risorse  finanziarie  disponibili.  Il
             medesimo  emolumento  e'  inoltre  attribuito,  evitando
             sperequazioni  con  altro  personale  o adottando misure
             perequative  occorrenti,  ai  tenenti  e al personale di
             grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita'
             di servizio comunque prestato.