Art. 39
                     (Norme transitorie e finali)
  1.  L'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del
  Presidente  della  Repubblica  11  ottobre  1988 - registrato dalla
  Corte  dei  conti  in  data  12  dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze,
  foglio  n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella
  misura  del  50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia
  effettivamente  impiegato  in  modo esclusivo nei Comandi e reparti
  logistico-  addestrativi  a supporto del dispositivo navale, con le
  modalita' previste per il personale imbarcato.
 
            Nota all'articolo 39
            -Si  trascrive  di  seguito il testo dell'articolo 1 del
             decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988:
            Articolo  1  -  1.  Al personale della Guardia di finanza
             compete,  con  le  stesse  modalita'  stabilite  per  il
             personale      dell'Esercito,     della     Marina     e
             dell'Aeronautica,   l'indennita'   di   imbarco  di  cui
             all'articolo  4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nelle
             percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A
             allegata al presente decreto. .
                                                            TABELLA A
                     MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO
                   per il personale della Guardia di Finanza

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            GRADI                              MISURE
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Dal grado di Generale       (a) 30 per cento della misura indicata
a quello di brigadiere con      al n. 1 della tabella I allegata
almeno 14 anni di servizio      alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e
                                successive modificazioni, per il
                                personale imbarcato sulle unita'
                                inferiori a 40 tonnellate di
                                dislocamento o con velocita'
                                inferiore ai 40 nodi.
                            (b) 45 per cento della misura indicata
                                al n. 1 della tabella I allegata
                                alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e
                                successive modificazioni, per il
                                personale imbarcato sulle unita'
                                superiori a 40 tonnellate di
                                dislocamento o con velocita'
                                superiore ai 40 nodi.
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Dal grado di brigadiere     (a) 30 per cento della misura indicata
con meno di 14 anni             n. 1 della tabella I allegata alla
di servizio a quello            legge 23 marzo 1983, n. 78
di finanziere.                  e successive modificazioni, per il
                                personale imbarcato sulle unita'
                                inferiori a 40 tonnellate di
                                dislocamento o con velocita'
                                inferiore ai 40 nodi.
                            (b) 45 per cento della misura indicata
                                al n. 1 della tabella 1 allegata
                                alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e
                                successive modificazioni, per il
                                personale imbarcato sulle unita'
                                superiori a 40 tonnellate di
                                dislocamento o con velocita'
                                superiore ai 40 nodi.
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