Art. 40
       (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)
  1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la
  prima  applicazione,  ai  sensi  dell'articolo  26, comma 20, della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:
  a)   la  costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  nazionali  pensione
  complementare  per il personale delle Forze armate e delle Forze di
  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare, ai sensi del decreto
  legislativo  21  aprile  1993,  n.124,  della  legge 8 agosto 1995,
  n.335,   della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
  modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di
  unificarlo  con  analoghi  fondi istituiti ai sensi delle normative
  richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
  b)  la  misura  percentuale  della  quota di contribuzione a carico
  delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la
  retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
  c)  le  modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento
  di  fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti
  del  trattamento  di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento
  di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
  2.  Destinatario  dei  fondi  pensione  di  cui  al  comma  1 e' il
  personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
 
            Nota all'articolo 40
            -Si trascrive il testo dall'articolo 26, comma 20, della
             legge 23 dicembre 1998, n. 448:
            Articolo  26  (Norme  di  interpretazione  autentica,  di
             utilizzazione  del personale scolastico e trattamento di
             fine     rapporto).    omissis    -    20.    Ai    fini
             dell'armonizzazione  al  regime generale del trattamento
             di   fine   rapporto  e  dell'istituzione  di  forme  di
             previdenza  complementare  dei  dipendenti  pubblici, le
             procedure  di  negoziazione  e di concertazione previste
             dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno
             definire per il personale ivi contemplato, la disciplina
             del  trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo
             2,  commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
             successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme
             pensionistiche  complementari, di cui all'articolo 3 del
             decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
             modificazioni.  Per  la  prima  applicazione  di  quanto
             previsto  nel  periodo  precedente  saranno  attivate le
             procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a
             quanto  stabilito  dall'articolo  7, comma 1, del citato
             decreto legislativo n. 195 del 1995. .
            -Il  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, detta
             norme in materia di forme pensionistiche complementari.
            -La  legge 8 agosto 1995, n. 335, detta norme in materia
             di  riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio e
             complementare.
            -La  legge  27 dicembre 1997, n. 449, detta norme per la
             stabilizzazione della finanza pubblica.