Art. 41
                    (Area di applicazione e durata)
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera b), del decreto
  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica
  al  personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
  Guardia  di  finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
  personale ausiliario di leva.
  2.  Il  presente  decreto  concerne  il  periodo 1o gennaio 1998-31
  dicembre  2001  per  la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio
  1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
  data  di  scadenza  della  parte economica del presente decreto, al
  personale  di  cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese
  successivo,  un  elemento  provvisorio  della  retribuzione pari al
  trenta  per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
  livelli   retributivi   tabellari   vigenti,  inclusa  l'indennita'
  integrativa   speciale.   Dopo   ulteriori   tre  mesi  di  vacanza
  contrattuale,  detto  importo sara' pari al cinquanta per cento del
  tasso  di  inflazione  programmato  e cessa di essere erogato dalla
  decorrenza  degli  effetti economici previsti dal nuovo decreto del
  Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
  1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
 
            Note all'art. 41:
            -Il  testo  dell'articolo  2  del decreto legislativo 12
             maggio  1995, n. 195, citato e' riportato alle note alle
             premesse.