Art. 42 
                           (Nuovi stipendi) 
    1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del 
  Presidente  della  Repubblica  10  maggio  1996,   n.   359,   sono
  incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: 
 
    

+---------------+------------+
|Livello V      |lire 71.000 |
+---------------+------------+
|Livello VI     |lire 77.000 |
+---------------+------------+
|Livello VI-bis |lire 80.000 |
+---------------+------------+
|Livello VII    |lire 83.000 |
+---------------+------------+
|Livello VII-bis|lire 86.500 |
+---------------+------------+
|Livello VIII   |lire 90.000 |
+---------------+------------+
|Livello IX     |lire 101.000|
+---------------+------------+

    
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza  1o  agosto
1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono  i  seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi: 
    

+---------------+------------+
|Livello V      |lire 39.000 |
+---------------+------------+
|Livello VI     |lire 42.000 |
+---------------+------------+
|Livello VI-bis |lire 43.500 |
+---------------+------------+
|Livello VII    |lire 45.000 |
+---------------+------------+
|Livello VII-bis|lire 47.000 |
+---------------+------------+
|Livello VIII   |lire 49.000 |
+---------------+------------+
|Livello IX     |lire 55.000 |
+---------------+------------+

    
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del 
  conseguimento di quello successivo. 
    5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti 
  dall'applicazione dei precedenti commi, sono : 
 
    

+---------------+---------------+
|Livello V      |lire 14.773.000|
+---------------+---------------+
|Livello VI     |lire 16.371.000|
+---------------+---------------+
|Livello VI-bis |lire 17.623.000|
+---------------+---------------+
|Livello VII    |lire 18.875.000|
+---------------+---------------+
|Livello VII-bis|lire 20.263.000|
+---------------+---------------+
|Livello VIII   |lire 21.651.000|
+---------------+---------------+
|Livello IX     |lire 24.851.000|
+---------------+---------------+

    
    6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono 
  l'elemento provvisorio della  retribuzione  previsto  dall'articolo
  10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10  maggio
  1996, n. 359. 
 
    


Note all'art. 42:
         -L'art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha
         rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il
         testo del comma 6:
         Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis
         7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
         derivanti  dall'applicazione  dei   precedenti
         commi, sono:



+---------------+---------------+
|Livello V      |£. 13.921.000  |
+---------------+---------------+
|Livello VI     |£. 15.447.000  |
+---------------+---------------+
|Livello VI-bis |£. 16.663.000  |
+---------------+---------------+
|Livello VII    |£. 17.879.000  |
+---------------+---------------+
|Livello VII-bis|£. 19.225.000  |
+---------------+---------------+
|Livello VIII   |£. 20.571.000  |
+---------------+---------------+
|Livello IX     |£. 23.639.000  |
+---------------+---------------+


 -Si trascrive il testo dell'art. 10,  comma  3,
          del DPR
                    10.5.1996, n.359:
        Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3.
        Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
        dalla data di scadenza del presente decreto, al
        personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
        dal mese successivo, un elemento provvisorio della
        retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
        programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
        vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo
        ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
        importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione
        programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
        degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
        Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2
        comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.
        195/1995.