Art. 43
                     (Effetti dei nuovi stipendi)
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
  presente  decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
  trattamento  ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
  indennita'   di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare  previsto
  dall'articolo  82  del  decreto del Presidente della Repubblica, 10
  gennaio   1957,   n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
  indennizzo,   sulle   ritenute  previdenziali  ed  assistenziali  e
  relativi  contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP,
  o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
  decreto,   riguardante   il  biennio  1998-1999,  sono  corrisposti
  integralmente,  alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
  provvedimento,  al  personale  comunque  cessato  dal servizio, con
  diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
  Agli  effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli
  scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
  dall'applicazione  del  presente  decreto si applica l'articolo 172
  della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  4.  Gli aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno
  effetto  sulla  determinazione delle misure orarie del compenso per
  lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
 
            Note all'articolo 43:
            -Il  testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della
             Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e' riportato nelle
             note all'articolo 3.