Art. 46 
                       (Trattamento di missione) 
  1. Il personale che, comandato in  missione  fuori  dalla  sede  di
  servizio, utilizzi il mezzo aereo  o  il  mezzo  proprio  senza  la
  prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite  del
  costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a  tariffa
  d'uso. 
  2. Il trattamento economico di missione  previsto  dalla  legge  18
  dicembre 1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni  compete  al
  personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti
  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad  organi   della   magistratura
  ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a  Consigli  o
  Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del
  procedimento ed esclusivamente allorche'  l'interessato  sia  stato
  prosciolto o assolto in via definitiva. 
  3.  Al  personale  inviato  in   servizio   fuori   sede   compete,
  limitatamente alla durata  del  viaggio,  l'indennita'  oraria,  di
  missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il
  personale  stesso  sia  impiegato  oltre  la   durata   del   turno
  giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con  il  compenso
  per lavoro straordinario. La spesa derivante  dall'incremento  deve
  essere  contenuta  dalle  singole  Amministrazioni  negli  ordinari
  stanziamenti di bilancio. 
  4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse
  con particolari attivita' di servizio di  carattere  operativo  che
  coinvolgano piu' unita'  di  personale,  l'Amministrazione  ove  lo
  ritenga piu' conveniente e comunque  con  costi  non  superiori  al
  rimborso  medio  delle  spese  di  pernottamento  degli   eventuali
  fruitori, ha facolta' di locare, con  oneri,  compresi  quelli  per
  gestione e consumi, a carico dei  relativi  capitoli,  appartamenti
  ammobiliati  da  reperire  sul  libero  mercato  da  concedere   al
  personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con
  riduzione del trattamento di missione  per  fruizione  di  alloggio
  gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto  personale  le
  spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
  5. Nei casi di missione continuativa nella  medesima  localita'  di
  durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese
  per il pernottamento in  residenza  turistico-alberghiera,  purche'
  non risulti economicamente piu' oneroso  rispetto  al  costo  medio
  della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa. 
  6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
  all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne  maturi  il
  diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso  pari
  al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del  40%  della
  diaria di trasferta. 
  7. Al personale inviato in  missione  e'  anticipata,  a  richiesta
  dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese  di
  viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
  consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto. 
  8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la  sede
  di  partenza  e  di  rientro  dalla  missione,  ove  richiesto  dal
  personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione. 
  9. L'Amministrazione, in caso di' frequenza di corsi puo'  disporre
  l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che  comunque,
  devono  essere   adeguate   e   corrispondenti   ai   criteri   per
  l'accasermamento. 
  10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo  8  del
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   147   del   1990,
  all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.  395
  del 1995 ed  all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica n. 359 del 1996. 
 
            Note all'articolo 46:
            -La  legge  18  dicembre 1973, n. 836, reca: Trattamento
             economico  di missione e di trasferimento dei dipendenti
             statali .
            -Il  testo  dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147
             e' riportato nelle note all'articolo 6.
            -Il  testo  dell'art.  39  del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
             395, cosi' recita:
            Articolo   39  (Trattamento  di  missione).  -  1.  Fermo
             restando  quanto  previsto  dall'art.  8 del decreto del
             Presidente  della  Repubblica  5  giugno 1990, n. 147, i
             limiti  di  spesa per i pasti da consumare per incarichi
             di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono
             determinati come segue:
            L. 42.000 per un pasto;
            L. 83.600 per due pasti.
            2.  Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo
             giorno  del  mese  successivo  alla  data  di entrata in
             vigore del presente decreto.
            3.  A  decorrere  dal  31  dicembre  1995,  al  personale
             comandato  in  missione  fuori  della  sede di servizio,
             anche  in  contingenti  superiori  a  dieci  unita', per
             esigenze  di  prevenzione,  sicurezza  e  controllo,  e'
             dovuto  il trattamento di missione di cui all'art. 8 del
             decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
             n. 147 in luogo della indennita' supplementare di marcia
             prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
            4.  A  decorrere  dal  1o  settembre  1995,  al personale
             inviato   in   missione   continuativa  per  una  durata
             superiore  a  trenta  giorni, in localita' diversa dalla
             sede  ordinaria  di  servizio e dell'abituale dimora, e'
             data  facolta'  di  chiedere,  dietro  presentazione  di
             formale contratto di locazione o di fattura quietanzata,
             il  rimborso  del  costo  di  un alloggio per un importo
             massimo  di  L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso
             delle  spese di albergo o di residence e per i pasti. In
             tale   caso,  le  misure  tabellari  dell'indennita'  di
             trasferta  sono  ridotte  di  1/3  ai sensi dell'art. 9,
             comma  3,  della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836, e
             successive  modificazioni.  La  disposizione  di  cui al
             presente comma trova applicazione limitatamente al tempo
             di  durata  della  missione  e  nella  sola  ipotesi che
             l'Amministrazione   si  trovi  nella  impossibilita'  di
             fornire  vitto  e  alloggio  gratuito,  ai  sensi  delle
             vigenti disposizioni.
            5.  Al  personale  inviato  in  missione e' anticipata, a
             richiesta  dell'interessato,  una  somma pari all'intero
             importo  delle  spese di viaggio nonche' il 75 per cento
             delle  presumibili  spese  di  vitto e pernottamento nel
             limite del costo medio della categoria consentita. .
            -Il  testo  dell'art.  15  del D.P.R. 10 maggio 1996, n.
             359, cosi' recita:
            Articolo  15  (Trattamento di missione). - 1. A decorrere
             dal  primo  giorno  del  mese  successivo all'entrata in
             vigore  del  presente  decreto,  le percentuali indicate
             all'art.  8,  commi  3  e  7, del decreto del Presidente
             della   Repubblica   5   giugno   1990,   n.  147,  sono
             rideterminate  entrambe  nella  misura del 40 per cento.
             Restano  ferme  le  altre  disposizioni di cui al citato
             art.  8  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
             147  del  1990 ed all'art. 39 del decreto del Presidente
             della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. .