Art. 47 (Aggregazione) 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei confronti del personale in servizio permanente o coniugato.
Note all'articolo 47 -Si riporta il testo degli articoli 71, lettera b) e 72 lettera b) del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.P.R. 20 marzo 1986, n. 189: Articolo 71 (Forza amministrata).- Il personale militare e civile amministrato dagli Enti costituisce forza amministrata , che si distingue in: b) forza aggregata, costituita da sottufficiali, appuntati, finanzieri di altri Enti e reparti, presi temporaneamente in amministrazione per esigenze di servizio; . Articolo 72. - l'Ente corrisponde: b) al personale aggregato il vitto e l'alloggio, quando dovuti, nonche': 1) ove trattasi di espletamento di servizi, ad esclusione dei corsi, di prevista durata superiore a 120 giorni, lo stesso trattamento economico, previsto per il personale in forza effettiva, spettante in relazione alla posizione e allo stato giuridico e previa emissione da parte dell'Ente, comando, reparto cedente del foglio di via contabile, senza trattamento di missione; 2) ove trattasi di espletamento di servizi di prevista durata non superiore a 120 giorni, il trattamento economico di missione secondo le vigenti norme di legge, con l'onere a carico dell'Ente nell'interesse del quale il servizio viene svolto .