Art. 48 (Trattamento economico di trasferimento) 1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanza il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto, in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. 5. A decorrere dal 1o gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.
Note all'articolo 48 -Il testo dell'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' riportato nelle note all'articolo 8. -Il testo dell'art. 1, comma 3, della L. 10 marzo 1987, n. 100, e' riportato nelle note all'articolo 8.