Art. 48
              (Trattamento economico di trasferimento)
  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
  effettuare   il   trasporto  dei  mobili  e  delle  masserizie  dei
  dipendenti  trasferiti  d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma
  8,  della  legge  18  dicembre  1973,  n. 836, provvede entro il 31
  dicembre  1999  a  stipulare convenzioni con trasportatori privati,
  anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
  2.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  1999  il  personale  trasferito
  d'autorita',  ove  sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo
  in  relazione  all'incarico  ricoperto, ed abbia presentato domanda
  per  ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione
  di  formale  contratto  di  locazione  o  di  fattura  quietanza il
  rimborso  del  canone  dell'alloggio per un importo massimo di lire
  1.500.000  mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio
  e,  comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi
  il  trattamento  economico  previsto  dalla legge 10 marzo 1987, n.
  100,  e'  ridotto  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa
  legge.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
  facolta'  di  optare  per  la  riduzione  dell'importo  mensile ivi
  previsto,  in  relazione  alla elevazione proporzionale dei mesi di
  durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  L'onere  derivante  dai  commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti
  degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
  5.  A  decorrere  dal  1o gennaio 1998, al personale con famiglia a
  carico  trasferito  d'autorita'  che  non  fruisca dell'alloggio di
  servizio   o   che,  comunque,  non  benefici  di  alloggi  forniti
  dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del
  trasferimento  del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o
  nelle   localita'  viciniori  consentite,  un  emolumento  di  lire
  1.500.000.
 
            Note all'articolo 48
            -Il testo dell'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre
             1973, n. 836, e' riportato nelle note all'articolo 8.
            -Il  testo dell'art. 1, comma 3, della L. 10 marzo 1987,
             n. 100, e' riportato nelle note all'articolo 8.