Art. 49
                        (Presenza qualificata)
  1.  L'articolo  41,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
  Repubblica n. 395 del 1995 e' soppresso.
  2.  Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di
  cui  all'articolo  16  del  decreto del Presidente della Repubblica
  n.359  del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per
  singola   Amministrazione,   confluisce   nelle   risorse   di  cui
  all'articolo  53  del  presente  decreto  ed  e' gestito secondo le
  modalita' definite al comma 3 dello stesso articolo.
 
            Note all'articolo 49
            -Si  riporta  il testo degli articoli 41 e 42 del D.P.R.
             31 luglio 1995, n. 395:
            Articolo  41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal
             1o  novembre 1995, al personale che assicura la presenza
             qualificata   di   cui   all'art.  11  del  decreto  del
             Presidente  della  Repubblica  5  giugno 1990, n. 147 e'
             corrisposta  una  indennita'  nella  misura di L. 8.500.
             lorde per ciascun turno.
            2.  L'indennita'  di cui al comma 1 non e' cumulabile con
             quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2. .
            Articolo  42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
             -
            1.   A  decorrere  dal  1o  novembre  1995  al  personale
             impiegato  nei  servizi  esterni,  organizzati  in turni
             sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto
             un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
            2.   A   decorrere   dal   1o  novembre  1995  le  misure
             dell'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede  di  cui
             all'art.  5  della  legge  27  maggio 1977, n. 284, come
             rideterminate  dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
             505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
             .
            - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 359/96, cosi' recita:
            Articolo 16 (Presenza qualificata). - L'indennita' di cui
             all'art.  41 del decreto del Presidente della Repubblica
             31  luglio  1995,  n. 395, e' rideterminata, a decorrere
             dal 1o dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per
             ciascun  turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella
             misura di L. 12.000 per ciascun turno. .