Art. 50 
            (Servizi esterni ed ordine-pubblico in sede) 
  1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso  giornaliero  di  cui
  all'articolo  42,  comma  1  del  decreto  del   Presidente   della
  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche  al  personale  del
  Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in
  turni e sulla base di  ordini  formali  di  servizio  che  esercita
  precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il
  contrasto  all'evasione  fiscale  e  di  tutela   degli   interessi
  economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e
  strutture di terzi. 
  2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la  stessa
  decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo  41,  comma
  1,  che  esercita  precipuamente  attivita'  di   tutela,   scorta,
  traduzioni, vigilanza,  lotta  alla  criminalita',  nonche'  tutela
  delle normative in materia di lavoro, sanita',  radiodiffusione  ed
  editoria, impiegato in turni e sulla  base  di  ordini  formali  di
  servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti  e  strutture
  di terzi. 
  3. A decorrere dal 1o gennaio 1999  le  misure  dell'indennita'  di
  ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio
  1977, n. 284, come rideterminate  dall'articolo  3  della  legge  5
  agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del  decreto  del
  Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,   n.   395,   sono
  incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno. 
 
            Note all'articolo 50
            -Per  quanto  riguarda  il testo dell'art. 42 del D.P.R.
             395/95, si vedano le note all'art. 49.