Art. 51 
             (Indennita' di presenza notturna e festiva) 
 
  1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno
di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di
cui al comma 1 dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata  nella  misura  lorda  di
lire 3.000 per ciascuna ora. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26  dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi' di  Pasqua,  1  maggio  e  Ferragosto,  il
compenso  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita'
festiva di cui al comma 2 del  Predetto  articolo,  e'  rideterminato
nella misura lorda di lire 63.000. 
 
            Note all'articolo 51
            -Il testo dell'art. 17, del Decreto del Presidente della
             Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, cosi' recita:
            Articolo  17 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
             -  1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  1997 al personale
             impiegato  in  turno  di servizio che si effettua tra le
             ore  22  e  le  ore  6,  l'indennita'  di cui al comma 1
             dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica
             n.  395/1995  e'  determinata  nella  misura lorda di L.
             2.300 per ciascuna ora.
            2.  A  decorrere  dal  1o  ottobre  1996 al personale che
             presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
             al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della
             Repubblica n: 395/1995 e' determinata nella misura lorda
             di L. 11.500 per ogni turno.
            3. A decorrere dal 1o luglio 1996 al personale chiamato a
             prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di
             Natale,  26  dicembre,  Capodanno,  Pasqua,  lunedi'  di
             Pasqua, lo maggio, e Ferragosto, il compenso di cui al 2
             comma  dell'art.  43  del  decreto  del Presidente della
             Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva
             di  cui al comma 2, e' determinato nella misura lorda di
             L. 50.000. .