Art. 52
  (Indennita'  di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
  di   volo,   di   pilotaggio,  di  imbarco  e  relative  indennita'
  supplementari)
  1.  Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo
  per  attivita'  di  aeronavigazione,  di  volo,  di  pilotaggio, di
  imbarco  e relative indennita' supplementari, che transita al ruolo
  superiore o in servizio permanente e a parita' di impiego, si trovi
  nella  condizione  di  avere  diritto  ad  un'indennita'  di misura
  inferiore   a  quella  di  cui  sia  gia'  provvisto,  conserva  il
  trattamento in godimento.
  2.  Le  indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983,
  n.78,  e  successive  modificazioni  competono  dal 1o gennaio 1999
  anche  al  personale  di  cui all'articolo 41, comma 1 che si trovi
  nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono
  cumulabili  nella  misura  del  50% con ogni indennita' accessoria,
  compresa l'indennita' pensionabile.
  3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
  di  finanza,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5,
  comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394 del
  1995  e  successive  modificazioni,  secondo  le  modalita' e nelle
  misure ivi stabilite.
 
            Note all'articolo 52
            -Il testo dell'art. 9, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
             e' riportato nelle note all'articolo 13.
            -Il  testo dell'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
             e' riportato nelle note all'articolo 13.