Art. 52 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 2. Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1 che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile. 3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all'articolo 52 -Il testo dell'art. 9, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' riportato nelle note all'articolo 13. -Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e' riportato nelle note all'articolo 13.