Art. 53 
               (Efficienza dei servizi istituzionali) 
  1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento  militare   sono
finalizzate  al  raggiungimento  di  qualificati   obiettivi   ed   a
promuovere reali e significativi  miglioramenti  dell'efficienza  dei
servizi istituzionali da ogni  singola  Amministrazione,  nell'ambito
delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da: 
    a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento  dello  0,8
per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della  legge  23  dicembre
1998, n.449; 
    b) i risparmi di spesa  e  di  gestione  nelle  misure  e  limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
    c) specifiche disposizioni normative che destinano  risparmi  per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; 
    d) gli importi derivanti dalla  riduzione,  pari  all'1%  per  il
1999, al 2% per il 2000 e al  3%  per  il  2001,  degli  stanziamenti
relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi
capitoli di bilancio; 
    e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49. 
  2. Le risorse indicate al comma 1 sono  utilizzate  per  attribuire
compensi finalizzati a: 
    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
    b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita'  operative
e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri e dal Comandante generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
    c) compensare l'impiego in compiti od  incarichi  che  comportino
l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; 
    d) compensare la presenza qualificata; 
    e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva  al
fine del miglioramento dei servizi. 
  3. Con distinti decreti del Ministro della difesa  e  del  Ministro
delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa
informazione  alle  rappresentanze  militari   centrali,   ai   sensi
dell'articolo 59, sono  annualmente  determinati  i  criteri  per  la
destinazione, l'utilizzazione delle  risorse  indicate  al  comma  1,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti  l'attribuzione  dei  compensi  previsti   dal   presente
articolo. 
  4. Le risorse  di  cui  al  comma  1  non  possono  comportare  una
distribuzione indistinta e generalizzata. 
 
            Note all'articolo 53
            -Il  testo  dell'art.  2, comma 10, della L. 23 dicembre
             1998, n. 449, e' riportato nelle note all'articolo 14:
            -Il testo dell'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre
             1997, n. 449, e' riportato nelle note all'articolo 14.