Art. 54
                          (Orario di lavoro)
    1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale
  di  cui  all'articolo  41,  comma  1,  e'  tenuto  ad effettuare la
  prestazione  di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla
  definizione del decreto per il biennio economico 2000-2001. In sede
  delle  relative  procedure  di  concertazione  e  verificato che le
  Amministrazioni  abbiano  predisposto  o positivamente sperimentato
  entro   il   31   marzo   2000   stabili  modifiche  degli  assetti
  organizzativi,  la soppressione di tale prestazione obbligatoria e'
  subordinata  alla possibilita' che il relativo costo venga con esse
  compensato.
  3.  Dal  1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio
  continuativo  che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto
  dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili
  modifiche     agli     assetti     organizzativi     che    portino
  all'autofinanziamento.
  4.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
  oltre  la  durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi
  che   del  tempo  necessario  all'effettuazione  dell'incarico,  e'
  esonerato  dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto o dal
  completamento dello stesso.