Art. 55
                         (Licenza ordinaria)
  1.  La  disciplina  dell'articolo  14,  comma  14,  del decreto del
  Presidente  della Repubblica p. 395 del 1995 e' estesa al personale
  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
  2.  Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma
  1,  si  procede  anche  quando  la  licenza ordinaria non sia stata
  fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.
  3.  La  licenza  ordinaria  potra'  essere  fruita entro il secondo
  semestre  dell'anno  successivo, qualora in servizio all'estero, di
  cui  all'articolo  47,  comma  2,  ultimo  periodo  del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della
  licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
  4.  La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di
  durata inferiore a due giorni.
 
            Note all'articolo 55:
            -Il  testo  dell'art.  14,  comma  14,  del  decreto del
             Presidente  della  Repubblica  n.  395/95,  e' riportato
             nelle note all'articolo 18.
            -Il  testo  dell'art.  47, comma 2; del D.P.R. 31 luglio
             1995, n. 395, e' riportato nelle note all'articolo 18.