Art. 55 (Licenza ordinaria) 1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica p. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'. 3. La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio. 4. La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
Note all'articolo 55: -Il testo dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95, e' riportato nelle note all'articolo 18. -Il testo dell'art. 47, comma 2; del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e' riportato nelle note all'articolo 18.