Art. 56
                 (Licenze straordinarie e aspettative)
  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
  dicembre  1993,  n.537,  non  si  applicano,  a decorrere dal primo
  giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
  decreto, al personale di cui all'articolo 41, comma 1.
  2.  La  licenza  straordinaria  spetta  anche  al  personale che si
  sottopone  alla  donazione  di organi, ivi compresa la donazione di
  midollo osseo.
  3.  A  parita'  di fattispecie e di legittimanti e' riconosciuto lo
  stesso    numero    di    giornate    di    licenza   straordinaria
  indipendentemente dal grado posseduto.
  4.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
  all'articolo   48,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica  31  luglio  1995,  n.  395,  sussistono  anche  per  il
  personale accasermato.
  5.  Al  personale inviato in missione collettiva all'estero compete
  il  rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e
  documentate,  in  caso  di concessione di licenza straordinaria per
  gravi motivi.
  6.  Il  provvedimento  di  collocamento  in  aspettativa,  che  non
  comporti  riduzione  o  sospensione del trattamento stipendiale, e'
  emanato dal comandante di corpo.
 
            Note all'articolo 56
            -Il  testo  dell'art.  3, comma 39, della L. 24 dicembre
             1993, n. 537, e' riportato nelle note all'articolo 19.
            -Il  testo  dell'art.  48, comma 2, del D.P.R. 31 luglio
             1995, n. 395, cosi' recita:
            Articolo 48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di
             trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco
             e  di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di
             servizio,    l'Amministrazione   concede   una   licenza
             straordinaria   speciale   nelle   durate   di   seguito
             specificate:
            a)  trasferimento  in  territorio nazionale: giorni venti
             per  il  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
             con  almeno  dieci anni di servizio; giorni dieci per il
             personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni
             di servizio;
            b)  trasferimento per il personale destinato a prestare o
             che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni trenta al
             Personale  ammogliato  o  con  famiglia  a  carico o con
             almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale
             senza  famiglia  a  carico  con  meno  di  dieci anni di
             servizio. .