Art. 56 (Licenze straordinarie e aspettative) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 41, comma 1. 2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo. 3. A parita' di fattispecie e di legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto. 4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato. 5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi. 6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, e' emanato dal comandante di corpo.
Note all'articolo 56 -Il testo dell'art. 3, comma 39, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note all'articolo 19. -Il testo dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al Personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. .