Art. 57
                         (Diritto allo studio)
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 54 del
  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove
  i  corsi  richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella
  sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza
  compete  anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in
  tal  caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di
  tale  localita'  ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione
  di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano anche al personale
  trasferito  ad  altra  sede, di servizio che abbia gia' iniziato la
  frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
  3.  Non  si  applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi
  universitari  postuniversitari  fuori  dalla  sede  di  servizio  e
  laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e
  pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed
  il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
  4.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi
  organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
  5.  Per  la  preparazione ad esami universitari o postuniversitari,
  nell'ambito  delle  150  ore  per  il  diritto allo studio, possono
  essere  attribuite  e  conteggiate  le  tre giornate immediatamente
  precedenti  agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  6 ore per ogni
  giorno.
 
            Note all'articolo 57
            -Il  testo  dell'art.  54  del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
             395, cosi' recita:
            Articolo 54 (Diritto allo studio). - 1. Nei confronti del
             personale,   per   quanto   applicabile,  e'  esteso  il
             contenuto  dell'art. 78 del decreto del Presidente della
             Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. .
            -Il testo dell'art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, n.782 e'
             riportato nelle note all'articolo 20.