Art. 58 (Elevazione e aggiornamento culturale) 1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni. 2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .
Note all'articolo 58: -Il testo dell'art. 55 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 55 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti. .