Art. 58
                (Elevazione e aggiornamento culturale)
  1.  All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 395
  del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis.  Ulteriori  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento del
  personale  potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo
  ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni
  con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
  2-ter.  Per  garantire le attivita' formative del presente articolo
  le  Amministrazioni  utilizzeranno  oltre  alle  quote previste dai
  rispettivi  bilanci,  anche  le  risorse  allo  scopo  previste  da
  specifiche  norme  di  legge  ovvero  da  particolari  disposizioni
  comunitarie. .
 
            Note all'articolo 58:
            -Il  testo  dell'art.  55  del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
             395, cosi' recita:
            Articolo  55 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1.
             L'Amministrazione      favorisce      l'elevazione     e
             l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
            2.   Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  gli  organismi  di
             rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti
             e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli
             enti istituzionalmente competenti. .