Art. 6 
                      (Trattamento di missione) 
  1. Il personale che, comandato in  missione  fuori  dalla  sede  di
servizio, utilizzi il  mezzo  aereo  o  il  mezzo  proprio  senza  la
prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma  nel  limite  del
costo del biglietto ferroviario per la classe  consentita  a  tariffa
d'uso. 
  2. Il trattamento economico di missione  previsto  dalla  legge  18
dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare  o
contabile solo alla conclusione del  procedimento  ed  esclusivamente
allorche'  l'interessato  sia  stato  prosciolto  o  assolto  in  via
definitiva. Si continua ad applicare l'articolo 116 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti
di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta. 
  3.  Al  personale  inviato  in   servizio   fuori   sede   compete,
limitatamente  alla  durata  del  viaggio,  l'indennita'  oraria   di
missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione  che  il
personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. 
Tale maggiorazione non e'  cumulabile  con  il  compenso  per  lavoro
straordinario.  La  spesa  derivante  dall'incremento   deve   essere
contenuta dalle singole, Amministrazioni negli ordinari  stanziamenti
di bilancio. 
  4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse
con particolari attivita' di  servizio  di  carattere  operativo  che
coinvolgano  piu'  unita'  di  personale,  l'Amministrazione  ove  lo
ritenga piu' conveniente  e  comunque  con  costi  non  superiori  al
rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori,
ha facolta' di locare con  oneri,  compresi  quelli  per  gestione  e
consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati  da
reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato, in
luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del  trattamento
di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo  le  normative
in  vigore.  Al  predetto  personale  le  spese  per  il  vitto  sono
rimborsate secondo le disposizioni vigenti. 
  5. Nei casi di missione continuativa nella  medesima  localita'  di
durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso  delle  spese
per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche'  non
risulti economicamente piu' oneroso rispetto  al  costo  medio  della
categoria alberghiera consentita nella localita' stessa. 
  6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
all'Amministrazione non possa consumare i pasti,  ove  ne  maturi  il
diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al
50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria
di trasferta. 
  7. Al personale inviato in  missione  e'  anticipata,  a  richiesta
dell'interessato, una somma pari all'intero importo  delle  spese  di
viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto. 
  8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la  sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal  personale
e non piu' oneroso per l'Amministrazione. 
  9. Restano ferme le altre disposizioni di cui  all'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo
6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  395  del  1995  e
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del
1996. 
 
            Note all'articolo 6
            -La  legge  18  dicembre  1973,  n.836  reca Trattamento
             economico  di missione e di trasferimento dei dipendenti
             statali .
            -Il  testo  dell'art.  116 del DPR. 10 gennaio 1957, n.3
             (Testo  Unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
             degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
            Articolo 116 (Rimborso spese all'impiegato prosciolto) -
            L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese
             di   viaggio   sostenuto   per  comparire  innanzi  alla
             commissione, ed alle relative indennita' di missione.
            Puo'  chiedere,  altresi',  che  gli  sia  corrisposto il
             rimborso  delle  spese  di viaggio o di soggiorno per il
             tempo  strettamente  indispensabile per prendere visione
             degli  atti  del  procedimento  ed  estrarne  copia.  Il
             rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura
             stabilita dalla legge per l'indennita' di missione.
            La  domanda  prevista  dal  comma  precedente deve essere
             proposta  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione da
             decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su
             di essa provvede il capo del personale.
            -Il  testo dell'art.8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 e'
             il seguente:
            Articolo 8 (Trattamento di missione) -
            1. Le misure, intere lorde giornaliere dell'indennita' di
             missione sono le seguenti:
            a)  livello  V,  VI,  VI-bis,  VII,  VIII ed VIII-bis: £.
             39.600;
            b) livello IV: £. 28.800.
            2.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  1990 per incarichi di
             missione  di durata superiore a dodici ore, al personale
             compete  il  rimborso  delle spese documentate, mediante
             fattura  o  ricevuta  fiscale,  per  il pernottamento in
             albergo della categoria consentita e per uno o due pasti
             giornalieri, nel limite di £.30.000 per il primo pasto e
             di  complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di
             durata  non inferiore ad otto ore compete il rimborso di
             un solo pasto.
            3.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  2, compete un
             importo  pari  al  trenta per cento delle vigenti misure
             delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in
             ogni  caso  opzione  per  l'indennita'  di  trasferta in
             misure, orarie o giornaliere, intere.
            4.  Nei  casi  di  missione  continuativa  nella medesima
             localita'  di  durata  non  inferiore a trenta giorni e'
             consentito  il rimborso delle spese per il pernottamento
             in   residenza   turistico-alberghiera,   di   categoria
             corrispondente   a   quella   ammessa   per   l'albergo,
             sempreche'   risulti   economicamente   piu  conveniente
             rispetto  al  costo  medio  della  categoria, consentita
             nella medesima localita'.
            5.  I  limiti  di  spesa per i pasti di cui comma 2, sono
             rivalutati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 1991,
             in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita
             in  base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del
             tesoro,  di  concerto  con  il Ministero per la funzione
             pubblica.
            6.  Il  personale  delle  diverse  qualifiche, inviato in
             missione  al seguito e per collaborare con dipendenti di
             qualifica  piu'  elevata  o facente parte di delegazione
             ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato,
             con  provvedimento  motivato,  a  fruire  dei rimborsi e
             delle   agevolazioni   previste  per  il  dipendente  in
             missione di qualifica piu' elevata.
            7.  Al  personale  in  trasferta  che, nella localita' in
             missione,  non  possa consumare i pasti o pernottare per
             comprovate   esigenze   di   servizio,   risultanti  dal
             provvedimento  con  cui  la missione stessa e' disposta,
             compete  l'indennita'  di missione nella misura prevista
             dal  comma  1  per  ogni  ventiquattro ore di permanenza
             fuori  sede  ed in ragione di un ventiquattresimo per le
             ore  residuali,  ai  sensi della legge 18 dicembre 1973,
             n.836,   e  successive  modificazioni.  L'indennita'  e'
             ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in
             missione   e'   tenuto,   a   seguito  di  provvedimento
             dell'amministrazione,  a  fruire  di  vitto  ed alloggio
             gratuiti forniti dall'amministrazione medesima. .
            -Il  testo  dell'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395
             e' il seguente:
            Articolo 6 (Trattamento di missione) -
            1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto
             del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i
             limiti  di  spesa per i pasti da consumare per incarichi
             di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono
             determinati come segue:
            £. 42.000 per un pasto;
            £. 83.600 per due pasti.
            2.  Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo
             giorno  del  mese  successivo  alla  data  di entrata in
             vigore del presente decreto.
            3.  A  decorrere  dal  31  dicembre  1995,  al  personale
             comandato  in  missione  fuori  della  sede di servizio,
             anche  in  contingenti  superiori  a  dieci  unita', per
             esigenze  di  prevenzione,  sicurezza  e  controllo,  e'
             dovuto  il  trattamento di missione di cui all'art.8 del
             decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
             n.147, in luogo della indennita' supplementare di marcia
             prevista dall'art.8 della legge 23 marzo 1983, n.78.
            4.  A  decorrere  dal  1o  settembre  1995,  al personale
             inviato   in   missione   continuativa  per  una  durata
             superiore  a  30 giorni, in localita' diversa dalla sede
             ordinaria  di  servizio  e dell'abituale dimora, e' data
             facolta'  di  chiedere,  dietro presentazione di formale
             contratto  di  locazione  o  di  fattura quietanzata, il
             rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo
             di  lire  1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle
             spese  di  albergo,  di residence e per i pasti. In tale
             caso,  le  misure tabellari dell'indennita' di trasferta
             sono  ridotte di 1/3 ai sensi dell'art.9, comma 3, della
             legge    18    dicembre   1973,   n.836   e   successive
             modificazioni.  La disposizione di cui al presente comma
             trova  applicazione  limitatamente  al  tempo  di durata
             della    missione    e    nella    sola    ipotesi   che
             l'Amministrazione   si  trovi  nella  impossibilita'  di
             fornire  vitto  e  alloggio  gratuito,  ai  sensi  delle
             vigenti disposizioni.
            5.  Al  personale  inviato  in  missione e' anticipata, a
             richiesta  dell'interessato,  una  somma pari all'intero
             importo  delle  spese di viaggio nonche' il 75 per cento
             delle  presumibili  spese  di  vitto e pernottamento nel
             limite del costo medio della categoria consentita. .
            -Il  testo  dell'art. 6 del D.P.R. 10 maggio 1996, n,359
             e' il seguente.
            Articolo 6 (Trattamento di missione) - 1. A decorrere dal
             primo  giorno  del mese successivo all'entrata in vigore
             del  presente  decreto le percentuali indicate all'art.8
             commi  3  e  7,  del  D.P.R.  5  giugno 1990 n.147, sono
             rideterminate  entrambe  nella  misura del 40 per cento.
             Restano  ferme  le  altre  disposizioni di cui al citato
             art.8   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
             147/1990  ed  all'art.6 del decreto del Presidente della
             Repubblica 31 luglio 1995, n.395. .