Art. 60
              (Procedure di raffreddamento dei conflitti)
  1.  Ai  fini  dell'eventuale  attivazione  da parte del COCER delle
  procedure   previste   dall'articolo   8,   comma  3,  del  decreto
  legislativo  n.  195  del  1995,  i  COBAR  ed i COIR, osservate le
  procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto
  del   Presidente   della   Repubblica  4  novembre  1979,  n.  691,
  interessano  sia  l'organo  di  rappresentanza  confluente,  sia  i
  comandanti  ai  quali  sono  affiancati,  in  ordine a questioni di
  rilevanza   generale   circa   l'applicazione   delle  disposizioni
  contenute nel presente decreto.
 
            Note all'articolo 60
            -Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del D.Lgs. 12 maggio
             1995, n. 195, e' riportato nelle note all'articolo 28.
            -Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, reca Regolamento che
             disciplina l'attuazione della rappresentanza militare .