Art. 61 
                           (Buono - pasto) 
 
  1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2,  comma
1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie  disciplinate
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa  legge,  allorche'
si  provvede  ricorrendo  ad  esercizi  privati,  l'onere  a   carico
dell'Amministrazione  e'  elevato  ove  inferiore  a  lire  9.000   a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le  Amministrazioni  nelle  condizioni  previste  dal  comma  1,
possono anche provvedere tramite la concessione di  un  buono  -pasto
giornaliero dell'importo di lire 9.000. 
  3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti  degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. 
 
            Note all'articolo 61
            -Si riporta integralmente la L. 18 maggio, 1989, n. 203,
             recante  Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle
             forze  di  polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o
             aprile 1981, n. 121 .
            Articolo  1.  1.  Oltre  a  quanto previsto da specifiche
             disposizioni  di  legge  o  di  regolamento, il Ministro
             dell'interno  e'  autorizzato  a  disporre,  con  propri
             decreti,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti nei
             competenti    capitoli,   la   costituzione   di   mense
             obbligatorie  di servizio per il personale della Polizia
             di   Stato  che  si  trova  nelle  seguenti  particolari
             situazioni   di   impiego  e  ambientali:  a)  personale
             impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di
             soccorso   pubblico  in  reparto  organico  o  a  questo
             aggregato   ovvero   impiegato   in   speciali   servizi
             operativi,   durante  la  permanenza  nel  servizio;  b)
             personale    impiegato    in    servizi   di   istituto,
             specificamente  tenuto a permanere sul luogo di servizio
             o  che  non  puo' allontanarsene per il tempo necessario
             per   la   consumazione  del  pasto  presso  il  proprio
             domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto
             in  localita'  di  preminente  interesse operativo ed in
             situazioni  di  grave  disagio  ambientale; d) personale
             alloggiato  collettivamente  in  caserma  o per il quale
             l'alloggio  collettivo  in  caserma  e' specificatamente
             richiesto ai fini della disponibilita' per l'impiego.
            2.  Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e
             ambientali  di cui al comma 1, si applica il trattamento
             previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del
             Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
            Articolo  2.  1. Qualora presso l'organismo interessato o
             presso  altro  ufficio  o reparto della Polizia di Stato
             della    stessa   sede   sia   impossibile   assicurare,
             direttamente  o mediante appalti, il funzionamento della
             mensa  obbligatoria  di  servizio,  nelle  situazioni di
             impiego  e ambientali di cui all'articolo 1, lettera a),
             b)  e  c),  il  Ministro  dell'interno  e' autorizzato a
             provvedere,  nei  limiti degli stanziamenti iscritti nei
             competenti  capitoli di bilancio, con propri decreti, ai
             sensi  dell'articolo  55  del  regolamento  di  servizio
             dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato
             con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre
             1985, n. 782, e successive modificazioni .
            2.  Nel  caso  previsto dalla lettera b) dell'articolo 1,
             allorche'  si  provvede  ricorrendo ad esercizi privati,
             l'onere  a carico dell'Amministrazione non puo' eccedere
             il doppio del controvalore della razione viveri, nonche'
             delle integrazioni vitto e dei generi di conforto di cui
             alle  tabelle  annesse  agli  stati  di  previsione  del
             Ministero della difesa.
            Articolo  3.  1.  Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si
             applicano  anche al personale dell'Arma dei carabinieri,
             del  Corpo  della guardia di finanza e delle altre forze
             di  polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile
             1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e
             ambientali   di   cui   all'articolo   1.   I   relativi
             provvedimenti  sono  adottati  dai Ministri interessati,
             nei  limiti  degli  stanziamenti dei competenti capitoli
             dei rispettivi stati di previsione della spesa.
            2.  E'  data  sanatoria  per le gestioni, ivi compreso il
             relativo    trattamento    alimentare,    delle    mense
             obbligatorie  di  servizio  operanti  fino  alla data di
             entrata  in  vigore  della  presente  legge presso enti,
             comandi  e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei
             carabinieri  e  del  Corpo  della guardia di finanza, in
             particolari  situazioni  di impiego e ambientali diverse
             da  quelle  previste dal primo comma dell'articolo 3 del
             decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 settembre
             1950, n. 807.
            Articolo  4.  1.  La  presente  legge  entra in vigore il
             giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
             Gazzetta Ufficiale. .