Art. 64
                     (Servizi interni di caserma)
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
  l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e' sostituito dal
  seguente:
  "Articolo  17  - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche
  unici,  servizi  interni  di  caserma  presso reparti dell'Arma dei
  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia di finanza, al personale
  impiegato  in  tali  servizi  compete,  per  ogni  ora  in aggiunta
  all'orario   di   lavoro   settimanale,  un  compenso  orario,  non
  cumulabile  con  quello  per  lo  straordinario  e  cumulabile  con
  l'indennita'  per  servizio  notturno  e  festiva,  in  misura  non
  inferiore  al  10%  di  quello  stabilito  per  ogni  ora di lavoro
  straordinario.   Con   autonome   determinazioni   dei   rispettivi
  Comandanti    generali,    d'intesa    previa   informazione   alle
  rappresentanze  militari  centrali  ai sensi dell'articolo 59, sono
  stabiliti  l'entita'  del  compenso  e  la  tipologia  dei servizi,
  nell'ambito  delle  somme  assegnate con decreto 25 luglio 1990 del
  Ministro  della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro
  del tesoro.".
  2.  Le  ore  eccedenti  l'orario  di lavoro, per le quali non possa
  provvedersi  al  pagamento  per esaurimento delle risorse di cui al
  comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre
  dell'anno  successivo  a quello di effettuazione della prestazione,
  tenendo  presenti  le  richieste  del  personale  e  fatte salve le
  improrogabili esigenze di servizio.
 
            Note all'articolo 64
            -Il testo dell'art. 17 della L. 10 ottobre 1986, n. 668,
             cosi' recita:
            Articolo  17 - l. Ove sia disposto di mantenere per turni
             la  presenza  in  ufficio o nella sede del comando senza
             obbligo  di impiego assiduo e continuativo, al personale
             delle   forze   di   polizia  con  ordinamento  militare
             impegnato  in  tali  turni compete un compenso orario in
             misura  non  inferiore  al  dieci  per  cento  di quello
             stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. .