Art. 65
                  (Emolumento ex articolo 3, comma 2,
                   della legge 28 marzo 1997, n. 85)
  1.  Ai  marescialli  aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
  della  guardia  di  finanza,  con almeno due anni e quattro mesi di
  anzianita'  nel  grado, maturata a partire da data non anteriore al
  1o  settembre  1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo
  lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita'
  di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza
  tra  il  proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo
  superiore.
  2.  L'emolumento  di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno
  del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non
  cumulabili.
  3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di
  servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile
  di  cui  al  comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel
  comma 2.
  4.  I  benefici  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non sono fra loro
  cumulabili,   non   competono  in  caso  di  passaggio  al  livello
  retributivo  superiore  e  non  costituiscono  presupposto  per  la
  determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
 
            Note all'articolo 65
            -Il  testo  del  comma  2  dell'art. 3 della L. 28 marzo
             1997, n. 85, e' riportato nelle note all'articolo 38: