Art. 67 (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire: a) la costituzione di uno o piu' fondi nazionali pensione complementare per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo, n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. 2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Note all'articolo 67 -Il testo dell'art. 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nelle note all'articolo 40.