Art. 67
       (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)
  1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la
  prima  applicazione,  ai  sensi  del  citato articolo 26, comma 20,
  della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
  a)   la  costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  nazionali  pensione
  complementare  per il personale delle forze armate e delle Forze di
  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare, ai sensi del decreto
  legislativo,  n.  124  del 1993, della legge n. 335 del 1995, della
  legge  n. 449 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni,
  anche  verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi
  istituiti  ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del
  pubblico impiego;
  b)  la  misura  percentuale  della  quota di contribuzione a carico
  delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la
  retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
  c)  le  modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento
  di  fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti
  del  trattamento  di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento
  di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
  2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale
  che liberamente aderisce ai fondi stessi.
 
            Note all'articolo 67
            -Il  testo  dell'art. 26, comma 20, della L. 23 dicembre
             1998, n. 448, e' riportato nelle note all'articolo 40.