Art. 7
                      (Assegnazione temporanea)
  1.  L'Amministrazione,  valutate  le  esigenze  di  servizio,  puo'
concedere  al  personale  che  ne abbia fatto domanda, per gravissimi
motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati,
l'assegnazione  anche  in  sovrannumero all'organico in altra sede di
servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.
  2.  L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti,
indennita' e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
  3.  Annualmente  le  Amministrazioni  comunicano  il  numero  delle
assegnazioni  temporanee  e  dei relativi rinnovi alle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale.