Art. 7 (Assegnazione temporanea) 1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile. 2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennita' e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede. 3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.