Art. 8
              (Trattamento economico di trasferimento)
  1. L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare
il  trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti
d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8 della legge 18 dicembre
1973,  n.  836,  provvede  a  stipulare  entro  il  31  dicembre 1999
convenzioni  con trasportatori privati anche oltre i limiti stabiliti
dal comma 1 del medesimo articolo.
  2.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  1999  il  personale  trasferito
d'autorita',  ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in
relazione  all'incarico  ricoperto  ed  abbia presentato domanda, ove
prevista,  per  ottenerlo,  puo'  richiedere, dietro presentazione di
formale  contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso
del  canone  dell'alloggio  per  un  importo  massimo di L. 1.500.000
mensili,  fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque
per  un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento
economico  previsto  dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  L'onere  derivante  dai  commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti
degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
  5.  A  decorrere  dal  1o  luglio 1999, al personale con famiglia a
carico  trasferito  d'autorita'  che  non  fruisca  dell'alloggio  di
servizio   o   che,   comunque,   non  benefici  di  alloggi  forniti
dall'Amministrazione,  e'  dovuta in un'unica soluzione, all'atto del
trasferimento  del  nucleo  familiare nella nuova sede di servizio, o
nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di L. 1.500.000.
 
            Note all'articolo 8
            -Si  trascrive il testo dell'articolo 19, comma 8, della
             legge 18 dicembre 1973, n. 836:
            Articolo 19 - omissis. - 8. Ove il trasporto dei mobili e
             delle   masserizie   sia   compiuto  con  mezzi  forniti
             gratuitamente    dall'amministrazione,   al   dipendente
             trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. .
            -La  legge 10 marzo 1987, n. 100, reca Norme relative al
             trattamento  economico  di  trasferimento  del personale
             militare  . Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma
             3:
            Articolo 1 - omissis. - 3. Il trattamento di cui ai commi
             1  e  2  e' ridotto di un terzo al personale che fruisce
             nella  nuova  sede di alloggio di servizio e non compete
             al  personale  in  servizio  di  leva  e a quello celibe
             obbligato ad alloggiare in caserma. .