Art. 10
                         (Orario di lavoro)
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale
di   cui  all'articolo  1,  comma  1,  e'  tenuto  ad  effettuare  la
prestazione  di  lavoro  obbligatorio settimanale di un'ora fino alla
definizione   del  provvedimento  di  concertazione  per  il  biennio
economico   2000-2001.   In   sede   delle   relative   procedure  di
concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto
o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche
degli  assetti  organizzativi,  la  soppressione  di tale prestazione
obbligatoria  e'  subordinata alla possibilita' che il relativo costo
venga con esse compensato.
  3.  Dal  1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio
continuativo  che  coprano  le 24 ore, non si applica quanto previsto
dal  comma  2.  Le Amministrazioni apporteranno le necessarie stabili
modifiche      agli     assetti     organizzativi     che     portino
all'autofinanziamento.
  4.  I  servizi  armati e non, effettuati oltre il normale orario di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura  pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre
al  recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora
effettuati nelle predette giornate.
  5.  Le  ore  eccedenti  l'orario  di  lavoro  che  non  siano state
retribuite  devono  essere  recuperate  mediante  riposo compensativo
entro  il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve
le improrogabili esigenze di servizio.
  6.  Il  personale inviato in servizio fuori sede, che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello stesso.
  7.  Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri
di  flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le
quali e consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative
giornaliere.