Art. 10 (Orario di lavoro) 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato. 3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento. 4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. 5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. 6. Il personale inviato in servizio fuori sede, che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. 7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.